Art. 44 — Casi particolari di necessità militare
Non e' punibile il militare, che ha commesso un fatto costituente reato, per esservi stato costretto dalla necessita' di impedire l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, la devastazione, o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile.
Testo vigente dal 6 maggio 1941
