Codice penale

Art. 450 c.p. — Delitti colposi di pericolo

[1]Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un'inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, e' punito con la reclusione fino a due anni.

[2]La reclusione non e' inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell'Autorita' diretta alla rimozione del pericolo.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art450 · fonte del testo

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