Art. 342 c.p. — Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 novembre 1944 al 13 luglio 1999. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorita' costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[2]La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

[3]La pena e' della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

[4]Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288

6

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

Testo in vigore dal 10 novembre 1944 al 13 luglio 1999

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 428/1996

    Questione infondata
    27 dicembre 1996

    Manifesta infondatezza, dovendo integralmente ribadirsi i motivi per cui, con sentenza peraltro del tutto trascurata dall'autorità rimettente, la Corte ha già dichiarato priva di fondamento identica questione. - S. n. 313/1995. red.: S. Pomodoro

    Art. 342 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 313/1995

    Questione infondata
    12 luglio 1995

    La struttura delle norme che prevedono l'oltraggio ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario e l'oltraggio a un magistrato in udienza, che si distinguono non poco dalla figura dell'oltraggio a pubblico ufficiale, e le connotazioni fortemente storicizzate che caratterizzano quest'ultima ipotesi delittuosa, impediscono una qualsiasi estensione dei principi enunciati nella sentenza n. 341 del 1994, ed a maggior ragione un automatico trasferimento di quel 'decisum' alle ipotesi previste dagli artt. 342 e 343 c.p.. Nel primo caso è infatti la specifica qualità dell'organo e delle attribuzioni espresse che rappresenta la connotazione tipizzante e dunque il valore da tutelare adeguatamente anche sotto il profilo dell'onore e del prestigio, per i riverberi negativi che l'offesa può determinare sul corretto e sereno svolgimento delle funzioni che il corpo o collegio è chiamato ad esercitare; nel secondo caso, il primario risalto che nell'ordinamento assume la natura delle funzioni che il magistrato svolge in udienza ancor più renderebbe impropria qualsiasi assimilazione alla figura di "genere" rappresentata dall'oltraggio a qualsiasi pubblico ufficiale. Il rilievo, contenuto nella sent. n. 341 del 1994, che in altri paesi di democrazia matura l'oltraggio a pubblico ufficiale sia punito meno severamente o risulti addirittura ignorato, non può ovviamente valere per l'oltraggio ad un magistrato in udienza, atteso che nei paesi di antica tradizione liberale il prestigio degli organi di giustizia è assicurato da norme assai rigorose. Del pari va esclusa la violazione del principio di rieducatività della pena, invocato dai giudici 'a quibus' per i medesimi profili dedotti a sostegno dell'asserito contrasto con l'art. 3 Cost.. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., degli artt. 342 e 343 c.p.). - v. S. n. 341/1994, richiamata nel testo. red.: A. Greco

    Art. 342 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 338/1985

    Questione inammissibile
    13 dicembre 1985

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 1, 3, 21 e 101 della Costituzione, dell'art. 342 cod. pen., (oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario) sollevata in quanto, quando l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato (art. 342, terzo comma) non consente la prova liberatoria. Infatti, l'indicazione degli artt. 1, 21 e 101 Cost., non risulta sorretta da alcuna argomentazione ne', d'altra parte, l'ordinanza di rimessione chiarisce in che consistano i fatti costitutivi del delitto di oltraggio, sottoposti all'esame del giudice a quo, sicché rimane carente la stessa motivazione sulla rilevanza della questione.

    Art. 342 c.p. · Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 novembre 1944

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 10 novembre 1944.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art342 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari