[1]Impedimento od ostacolo al funzionamento di enti.

[2]Il mobilitato per il servizio del lavoro che, al fine di turbare la organizzazione o il funzionamento di una pubblica amministrazione, di enti, servizi, imprese, attivita', ai quali sia addetto, impedisce od ostacola in qualsiasi modo, il regolare andamento del servizio, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a quattro anni.

[3]Se dal fatto deriva grave danno, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.

[4]Se il fatto e' commesso a danno di pubbliche amministrazioni, enti, servizi o imprese mobilitati a' sensi dell'art. 9, la pena e' della reclusione fino a cinque anni nel caso previsto dal primo comma, e della reclusione da due a sette anni nel caso previsto dal secondo comma.

Testo vigente dal 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art27 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari