Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Turbativa dell'attivita' di accertamento e riscossione
[2](articolo 2 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1559 del 1947)
[3]1. Chiunque al di fuori dei casi previsti nell'articolo 70, in qualsiasi modo cagiona una interruzione o turba la regolarita' dei servizi di accertamento e di riscossione delle imposte e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni. 2. I capi promotori e organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
