Codice penale

Art. 303 c.p. — Pubblica istigazione e apologia

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 22 maggio 1970. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o piu' fra i delitti indicati nell'articolo precedente e' punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

[2]La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o piu' fra i delitti indicati nell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 22 maggio 1970

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nella nozione del delitto di pubblica istigazione e apologia (art. 303) ho sostituito alla frase: «chiunque istiga il pubblico a commettere ecc.» , l'altra: «chiunque istiga pubblicamente a commettere ecc.», per un miglior coordinamento con la nozione della pubblicità data nell'articolo 266.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 135

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art303 · fonte del testo

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