Art. 294 c.p. — Attentati contro i diritti politici del cittadino

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 10 ottobre 2025. Leggi il testo vigente →

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volonta', e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 10 ottobre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art294 · fonte del testo

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