Art. 270-sexies c.p. — Condotte con finalità di terrorismo

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((1. Sono considerate con finalita' di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonche' le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalita' di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia)).

Testo in vigore dal 2 agosto 2005 al 21 aprile 2015

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 270-sexies c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 5208/2026

    8 marzo 2026

    Gli atti di terrorismo che, anche in relazione a fatti anteriori all'introduzione del reato previsto dall'art 270-sexies c.p., permettono l'accesso ai benefici di cui all'art. 1 della l. n. 302 del 1990 (ratione temporis vigente), pur non richiedendo il raggiungimento della soglia di rilevanza oggettiva fissata dalla norma penale (vale a dire la possibilità di arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale), devono essere connotati contestualmente dal proposito di incutere timore nella collettività, con azioni indiscriminate e caratterizzate dalla cd. "depersonalizzazione" delle potenziali vittime, e dalla natura organizzata della condotta violenta, ossia dal suo collegamento a un vincolo associativo, anche rudimentale, ma comunque idoneo alla realizzazione di un sia pur generico programma criminoso, che contempli l'uso sistematico della violenza per fini politici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso lo status di vittima del terrorismo per un ufficiale di Polizia che aveva riportato lesioni permanenti nel corso di una manifestazione di protesta attuata da un gruppo di dissidenti, datisi fuoco dinanzi a un'Ambasciata straniera).

    Art. 270-sexies c.p. · Art. 1 Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata · Art. 5 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 290 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art270sexies · fonte del testo

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