Secondo il nuovo codice il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato (art. 156). Parve alla Commissione parlamentare che questa frase fosse troppo assoluta, perchè, a suo avviso, in alcuni casi, per esempio nei delitti a carattere patrimoniale, dovrebbe ammettersi il diritto di remissione negli eredi, sui quali ricade l'obbligo di pagare i danni e le spese nel caso di assoluzione del querelato. Io ho considerato, tuttavia, che il diritto di remissione è correlativo al diritto di querela, e che, come tale, è un diritto soggettivo pubblico d'indole personalissima, il quale perciò si estingue con la morte del suo titolare. L'obbligo degli eredi di pagare le spese, nel caso predetto, non riguarda il diritto di querela, ma è una conseguenza dell'accettazione dell'eredità con tutti gli oneri patrimoniali che gravano su essa. Sarebbe contrario al rispetto che si deve alla volontà e alla memoria del defunto concedere il diritto di remissione agli eredi, i quali devono osservare quella volontà, e non contraddirla con atti, che il più delle volte dimostrano un disinteressamento, se non sempre venale, certo poco riguardoso per la memoria del loro autore.
Relazione al Codice penale (1930), n. 78