Corte costituzionale

Sentenza n. 151/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/06/1975 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 156

del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 20 giugno e il 27

novembre 1973 dal pretore di Bologna nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Santerini Gino e di Moro Silvano, iscritte

al n. 439 del registro ordinanze 1973 e al n. 66 del registro ordinanze

1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 6

febbraio 1974 e n. 75 del 20 marzo 1974.

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1975 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale nei confronti di Gino

Santerini per lesioni colpose lievi in danno di Rosetta e Mario

Pupilli, la prima e gli eredi del secondo rimettevano la querela.

Con ordinanza 20 giugno 1973, il pretore di Bologna, ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3 e 24 cpv. della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 156 del codice penale, nella

parte in cui non consente agli eredi del querelante di esercitare il

diritto di remissione.

Osserva il pretore che gli eredi suddetti, in caso di

proscioglimento del querelato (salvo che per i motivi tassativamente

indicati dagli artt. 382 e 482 del codice di procedura penale), devono

subire gli effetti della condanna sia alle spese anticipate dallo

Stato, sia, se vi è stata domanda, alla rifusione di quelle sostenute

dall'imputato, sia, infine, se vi è colpa grave, al risarcimento dei

danni derivati a quest'ultimo, anche quando, rendendosi conto

dell'infondatezza della richiesta avanzata dai loro de cuius con la

querela, intendano evitare il costo di una spesso complessa procedura,

nella quale sarebbero coinvolti pur se si determinassero ad accettare

l'eredità con il beneficio d'inventario.

Da tutto ciò deriverebbe la duplice violazione del diritto di

difesa, da intendere anche come mezzo per elidere possibili

appesantimenti della posizione debitoria, e del principio di

eguaglianza per l'irragionevolezza e l'iniquità del divieto posto agli

eredi, reso più grave in presenza di fatti nuovi che avrebbero potuto

indurre alla remissione lo stesso querelante.

2. - Analoga questione, in riferimento ai medesimi precetti

costituzionali, è stata promossa dallo stesso pretore, con ordinanza

27 novembre 1973, nel procedimento penale a carico di Silvano Moro, per

lesioni colpose lievi, a seguito della remissione della querela da

parte degli eredi del querelante.

3. - Nessuno si è costituito dinanzi a questa Corte né vi è

stato intervento della Presidenza del consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - È stato denunziato a questa Corte l'art. 156 del codice

penale, nei limiti in cui, disponendo che "il diritto di remissione si

estingue con la morte della persona offesa dal reato", non ne consente

l'esercizio agli eredi di essa.

2. - Le due ordinanze in epigrafe sollevano la medesima questione

e, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con

unica sentenza.

3. - Si assume che la norma violi gli artt. 3 e 24, secondo comma,

della Costituzione: il primo per la irragionevolezza e l'iniquità del

divieto; l'altro per la lesione del diritto di difesa, ove questa si

intenda anche come "mezzo per elidere possibili appesantimenti della

posizione debitoria".

4. - Sussiste il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

È significativo che già in sede di lavori preparatori del codice

vigente (vedasi relazione al re, n. 78) siano state sollevate obiezioni

e critiche circa l'intrasmissibilità del diritto di remissione.

La norma censurata comporta, da un lato, l'obbligo, per gli eredi,

di sottostare al pagamento delle spese processuali e all'eventuale

risarcimento del danno (artt. 382 e 482 del codice di procedura

penale), senza possibilità alcuna di sottrarvisi; e dall'altro,

l'impossibilità di impedire la prosecuzione dell'azione penale pur se

una diversa e, magari, più approfondita valutazione delle circostanze

e delle prove - acquisite sia prima che dopo la morte del de cuius - li

abbia convinti a decidere in conseguenza.

È da osservare, inoltre, che l'art. 156 cod, pen., escludendo la

facoltà di rimettere la querela quando sia venuto meno il soggetto,

alla valutazione del quale la legge ha attribuito il diritto di

proporre la querela e di rimetterla, si pone in contraddizione con la

logica stessa dell'istituto, giacché preclude agli eredi quella stessa

facoltà di valutazione che avrebbe potuto essere esercitata dal de

cuius, anche nell'ipotesi in cui tutti consentano alla remissione.

Resta assorbito l'altro profilo di illegittimità (art. 24, secondo

comma, Cost.).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156 del codice

penale, nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di

remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato,

allorché tutti vi consentano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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