Art. 124 c.p. — Termine per proporre la querela. Rinuncia

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[1]Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non puo' essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

[2]Il diritto di querela non puo' essere esercitato se vi e' stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.

[3]Vi e' rinuncia tacita, quando chi ha facolta' di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di querelarsi.

[4]La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 18 marzo 1944

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 146/2010

    Questione inammissibile
    23 aprile 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 124 cod. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede il termine perentorio di tre mesi per proporre querela, anziché quello di novanta giorni, avendo il rimettente omesso sia di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio principale - carenza che preclude alla Corte ogni possibilità di controllo sulla rilevanza della questione e che si risolve, altresì, in difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - sia di motivare in ordine alla violazione degli invocati parametri costituzionali. Nel senso della manifesta inammissibilità delle questioni per omessa descrizione della fattispecie concreta, con conseguente preclusione della necessaria verifica, ad opera della Corte, sulla rilevanza della questione, nonché difettosa motivazione sulla non manifesta infondatezza, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 181/2009, n. 444/2008, n. 433/2008, n. 313/2008, n. 207/2008, n. 54/2008 e n. 404/2007. Per la manifesta inammissibilità delle questioni per omessa motivazione in ordine alla violazione degli invocati parametri costituzionali, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 181/2009, n. 32/2008, n. 114/2007 e n. 39/2005.

    Art. 124 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 221/1982

    Questione infondata
    16 dicembre 1982

    1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 126 (rectius, 124) c.p. e 304 c.p.p. sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con l'ordinanza emessa il 7 novembre 1978 dal Pretore di Chiavenna; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 124 c.p. e 304 c.p.p. sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 124 c.p. · Art. 120 c.p.

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  • Ordinanza n. 232/1976

    Altra decisione
    24 novembre 1976

    ordina che gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe Vengano restituiti ai tribunali di Larino, di Roma, di Como, di Benevento, di Crotone e di Lanciano, alla Corte d'appello di Venezia e alla Corte suprema di cassazione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI -…

    Art. 110 c.p. · Art. 45 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi · Art. 32 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art124 · fonte del testo

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