Art. 787 — Sentenze penali straniere
Le sentenze di condanna pronunciate all'estero da giudici stranieri per le quali, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1425 del codice puo' essere inflitta la perdita delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, sono quelle riconosciute dall'autorita' giudiziaria italiana a termini degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale. Se, nei confronti del cittadino giudicato all'estero, e' rinnovato il giudizio in Italia a termini dell'articolo 11 del codice penale, la sentenza da prendersi a base agli effetti suddetti e' quella italiana.
Testo vigente dal 18 giugno 2010
