Corte costituzionale

Sentenza n. 69/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1976 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile

1974 dalla Corte d'assise di Venezia nel procedimento penale a carico

di Zennaro Giorgio, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30

ottobre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 1976 il giudice

relatore Guido Astuti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Zennaro Giorgio la

Corte di assise di Venezia ha sollevato, accogliendo l'eccezione

proposta dalla difesa, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, secondo comma, del codice penale, in riferimento agli

artt. 10, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

La norma impugnata, nel prevedere la possibilità di rinnovamento

del giudizio per determinati fatti che siano già stati giudicati

all'estero, violerebbe il principio della irripetibilità del giudizio

penale, la cui osservanza, quale norma internazionale generalmente

riconosciuta, sarebbe imposta dall'art. 10 Cost., primo comma; ed

inoltre si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 24 Cost., che

tutelano i diritti inviolabili dell'uomo, tra cui quello ad un

"processo giusto".

L'ordinanza, a sostegno dell'esistenza di una norma internazionale

generalmente riconosciuta di divieto del bis in idem, richiama la

Convenzione europea dei diritti dell'uomo firmata a Roma il 4 novembre

1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, il Patto

internazionale dei diritti civili e politici, art. 14/7, firmato a New

York il 6 dicembre 1966, sottoscritto dall'Italia il 18 gennaio 1967,

ma non ratificato, e la Convenzione europea sul valore internazionale

delle sentenze penali (art. 53), sottoscritta a l'Aja il 28 maggio

1970, ma non ratificata.

La questione sarebbe rilevante essendo già stato l'imputato

giudicato ed assolto per i medesimi fatti, commessi a Copenaghen,

dall'autorità giudiziaria danese.

Non vi è stata costituzione della parte privata né intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza di rimessione viene sollevata, in riferimento

agli artt. 10, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma,

del codice penale. Questa disposizione, per cui nei casi di reati

commessi all'estero indicati negli artt. 7, 8, 9 e 10 dello stesso

codice, "il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato

all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro

della giustizia ne faccia richiesta", violerebbe - secondo il giudice a

quo - sia il principio del ne bis in idem, facente parte delle norme

internazionali generalmente riconosciute la cui osservanza è imposta

dall'art. 10, primo comma, della Costituzione, sia anche i principi del

"processo giusto", da considerarsi tra i diritti inviolabili dell'uomo

ai sensi degli artt. 2 e 24, secondo comma, della Costituzione.

L'ordinanza osserva al riguardo che "da una parte il Patto

internazionale dei diritti civili e politici del 1966, all'art. 14/7,

prevede il divieto del bis in idem come norma di carattere

internazionale e pone detto divieto tra le garanzie fondamentali

dell'uomo quale requisito del "processo giusto", dall'altra parte la

Convenzione europea sul valore internazionale delle sentenze penali,

all'art. 53, prevede espressamente la stessa garanzia, come è noto

più pregnante quando la previa sentenza irrevocabile sia - come nel

caso in esame - di assoluzione"; ed aggiunge che non dovrebbe

attribuirsi rilievo alla circostanza che dette convenzioni non sono

ancora operanti per non essere stati perfezionati i relativi strumenti

di ratifica, dal momento che i principi del "processo giusto" sono

stati recepiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata

dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

2. - La questione non è fondata. Questa Corte ha già avuto

occasione di pronunciarsi sulla questione di legittimità del primo

comma dell'art. 11 del codice penale, per cui nel caso di reati

commessi nel territorio dello Stato "il cittadino o lo straniero è

giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero". Anche

per tale analoga ipotesi di rinnovamento del giudizio in Italia, era

stata proposta la questione di costituzionalità in riferimento

all'art. 10 della Costituzione; questione di cui fu ritenuta la non

fondatezza con sentenza n. 48 del 1967, sulla base di motivi

interamente validi ed applicabili anche in relazione al disposto del

secondo comma dell'art. 11, che la Corte giudica meritevoli di piena

conferma.

Fu osservato nella ricordata sentenza che il divieto del bis in

idem con riferimento alle sentenze pronunciate all'estero non ha il

valore di principio comune alla generalità degli ordinamenti statuali

moderni, e non può pertanto considerarsi come una delle "norme del

diritto internazionale generalmente riconosciute", a cui l'ordinamento

italiano si conforma giusta il disposto dell'art. 10 della

Costituzione. Per vero, la adozione del ne bis in idem come principio

regolatore delle relazioni tra due giudizi di organi giurisdizionali

appartenenti al medesimo ordinamento statuale, e il riconoscimento

della sua validità anche nell'ordinamento internazionale per le

sentenze dei tribunali internazionali ("come è richiesto, per i

rapporti giuridici internazionali, dalle medesime esigenze che sono a

fondamento del principio nei rapporti interni"), non comporta affatto

quale logica conseguenza l'applicabilità del medesimo principio come

norma generale regolatrice delle relazioni tra le competenze

giurisdizionali e le decisioni in materia penale di organi giudiziari

appartenenti ad ordinamenti diversi.

Al contrario, l'ordinamento italiano, come quelli della maggior

parte degli Stati moderni, si ispira ai principi della territorialità

ed obbligatorietà generale della legge penale, secondo i criteri

stabiliti dagli artt. 6 e seguenti del codice penale; e in particolare

prevede la punibilità anche dei delitti comuni commessi all'estero,

sia da cittadini sia da stranieri, quando il reo sia presente nel

territorio italiano, nei casi e alle condizioni indicate negli artt. 9

e 10, con la possibilità di rinnovamento del giudizio,

indipendentemente dall'esito del processo già svoltosi all'estero, la

cui sentenza, anche di proscioglimento, non ha efficacia preclusiva

all'applicazione della legge penale italiana.

Questi principi, a cui si informano entrambe le disposizioni del

primo e del secondo comma dell'art. 11, hanno una obbiettiva

giustificazione nella difforme realtà della disciplina penale e

processuale penale nei diversi ordinamenti giuridici positivi, nei

quali "la valutazione sociale e politica dei fatti umani, in ispecie

nel campo penale, si manifesta con variazioni molteplici e spesso

profonde da Stato a Stato", con la conseguente tendenza a mantenere

come regola, nell'autonomia dei singoli ordinamenti, il principio della

territorialità. "Una efficacia preclusiva della sentenza penale in

campo internazionale presupporrebbe d'altronde, oltre la già rilevata

identità di riflessi sociali e politici, anche una assai larga

uniformità di previsione delle varie fattispecie penali, e una

pressoché identica valutazione, nella coscienza dei popoli, delle

varie forme delittuose e della entità e pericolosità della

delinquenza in ciascuno Stato: condizioni che non sussistono o non

sussistono in misura adeguata. Il che spiega e dà fondamento attuale

al permanere del principio della territorialità nelle varie

legislazioni" (sentenza n. 48 del 1967).

3. - Il principio ne bis in idem non può dunque considerarsi,

rispetto alle sentenze straniere, come principio generale di diritto

riconducibile alla categoria delle norme del diritto internazionale

generalmente riconosciuto, oggetto di recezione automatica ai sensi

dell'art. 10 della Costituzione. Ciò è confermato dal fatto che solo

ai nostri giorni questo principio è divenuto oggetto di accordi

internazionali, e che la sua affermazione anche in via convenzionale ha

finora incontrato difficoltà molteplici, pur nell'applicazione

circoscritta alle sentenze in materia penale.

L'ordinanza di rimessione ricorda l'art. 14/7 del Patto

internazionale sui diritti civili e politici di New York del 1966: ma

il richiamo non è pertinente perché l'enunciativa di principio ivi

contenuta concerne il divieto del bis in idem con riferimento ai

rapporti tra le decisioni giudiziarie di un medesimo Stato, e non tra

quelle di Stati diversi. Il principio non si rinviene né nella

Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali del 1950, né nel Protocollo addizionale alla

Convenzione stessa, stipulato a Parigi nel 1952, e nemmeno nella

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale,

firmata a Strasburgo nel 1959.

Solo la Convenzione europea sul valore internazionale delle

sentenze penali, firmata all'Aja nel 1970, regola nelle due sezioni del

tit. III l'applicazione del principio ne bis in idem (artt. 53-55), e

la presa in considerazione delle sentenze penali straniere (artt.

56-57), riconoscendo all'art. 53, sotto precise condizioni e riserve,

l'efficacia preclusiva del giudizio svoltosi in altro degli Stati

contraenti.

Ma, a parte la circostanza che quest'ultima Convenzione non è

stata ancora ratificata dall'Italia, e che l'Annesso I/f prevede la

facoltà dei singoli Stati di accettare l'applicazione del tit. III

solo per una delle due sezioni, occorre qui ricordare che queste

convenzioni sono fonte di obblighi e responsabilità internazionali per

gli Stati contraenti, ma non possono acquistare efficacia

nell'ordinamento interno senza le necessarie norme di adattamento, la

cui mancanza non comporta violazione né dell'art. 10, né di altri

precetti costituzionali.

Questa Corte, nella ricordata sentenza n. 48 del 1967, ebbe già a

dichiarare che "ponendosi in una prospettiva ideale, che già trova

fervide iniziative e convinti sostenitori, si può auspicare per il

futuro l'avvento di una forma talmente progredita di società di Stati

da rendere possibile, almeno per i fondamentali rapporti della vita,

una certa unità di disciplina giuridica e con essa una unità, e una

comune efficacia, di decisioni giudiziarie". Ed è certo degna del

migliore apprezzamento la sempre più chiara e sicura tendenza verso

queste mete ideali di armonizzazione degli ordinamenti della giustizia

penale, sostanziale e processuale, di cui offrono testimonianza le

convenzioni internazionali dianzi ricordate, ed in particolare l'ultima

dell'Aja del 1970. Si deve peraltro rilevare che alle enunciative di

principio sull'efficacia delle sentenze penali straniere dovrebbero

accompagnarsi, nell'assoluta mancanza di principi generali di diritto

consuetudinario comunemente riconosciuti ed accettati, precise norme

convenzionali regolatrici della competenza giurisdizionale dei diversi

Stati in materia di repressione penale. In difetto di tali norme, e di

criteri uniformi nella legislazione dei singoli Stati, appare evidente

che non potrebbe ritenersi appagante, né sufficiente, il mero criterio

temporale della prevenzione, collegata al fatto casuale che l'imputato

si trovi in uno Stato o in un altro.

4. - A giudizio di questa Corte, non appare nemmeno giustificata

l'affermazione dell'ordinanza di rimessione che la inosservanza del

principio ne bis in idem, garanzia di processo giusto, lederebbe in

ogni caso i diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti dall'art. 2

della Costituzione, e il diritto di difesa, sancito dall'art. 24. Le

considerazioni già svolte consentono di escludere che quel principio,

con riferimento all'efficacia delle sentenze penali straniere, debba

essere riconosciuto come inerente ai diritti inviolabili della persona

umana in base alla Convenzione europea del 1950 per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall'Italia

con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Non sembra nemmeno possibile considerare detto principio quale

espressione di una insopprimibile esigenza di giustizia, in senso

assoluto, sì da ravvisare nella sua inapplicabilità in determinate

situazioni una violazione della garanzia costituzionale del diritto di

difesa. È infatti necessario tener presente, di là dal fondamento

sostanziale del principio, per cui non è giusto che uno stesso fatto

possa essere punito due volte, il suo valore processuale, in funzione

di esigenze non solo di giustizia ma anche di certezza giuridica: il ne

bis in idem si ricollega infatti essenzialmente all'efficacia

preclusiva del giudicato in senso formale o processuale. Le

disposizioni dell'articolo 11, primo e secondo comma, del codice penale

contengono solo una circoscritta deroga al principio processuale nei

riguardi delle sentenze straniere concernenti determinate ipotesi di

reati più rilevanti e, per i reati commessi all'estero, con

l'ulteriore garanzia della richiesta di procedimento da parte del

Ministro per la giustizia; mentre l'art. 138 dello stesso codice limita

opportunamente gli effetti sostanziali di tale deroga, prescrivendo il

computo della eventuale carcerazione preventiva o della pena già

scontata all'estero.

Non sussiste comunque la pretesa violazione del diritto di difesa.

Al proposito, non sarà superfluo ricordare come analogamente, nel

nostro ordinamento, la preclusione sancita dall'art. 90 del codice di

procedura penale non trovi applicazione, secondo l'interpretazione

comunemente accolta, nell'ipotesi di concorso formale di reati, e come

anche in tale ipotesi la reiterazione del processo in ordine ad uno

stesso episodio, ma con riguardo ai diversi "fatti" in cui esso possa

scindersi, non confligga con il diritto di difesa dell'imputato,

"perché, nel caso, la tutela che a quel diritto è riservata, non

viene limitata o esclusa in alcun modo", come questa Corte ha

dichiarato con la sentenza n. 6 di quest'anno 1976.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, secondo comma, del codice penale, proposta, con

l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli articoli 10,

primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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