[1]Gli effetti giuridici della recidiva gia' verificatasi prima dell'attuazione dei codici penali militari sono regolati dalle disposizioni dei codici penali militari abrogati.

[2]Per determinare la recidiva e ogni altro effetto penale della condanna diverso dalle pene accessorie, in relazione ai fatti commessi dopo l'attuazione dei codici penali militari, si tiene conto anche delle condanne per reati anteriormente commessi.

Testo vigente dal 27 settembre 1941

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art11 · fonte del testo

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