Corte costituzionale

Sentenza n. 163/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1972 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 106, primo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio

1972 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di

Pitzalis Silvio, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24

maggio 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1972 il Giudice

relatore Costantino Mortati;

udito il vice avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Silvio Pitzalis, il

tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 22 febbraio 1972, dopo

aver rilevato che all'imputato era stata contestata la recidiva

specifica infraquinquennale, per aver riportato una precedente condanna

di cui peraltro era cessata l'esecuzione per amnistia impropria, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del

codice penale, nella parte in cui stabilisce che agli effetti della

recidiva si tiene conto delle condanne per le quali è intervenuta una

causa di estinzione del reato o della pena.

Il tribunale osserva che dalla norma denunziata può derivare una

disparità di trattamento nell'applicazione della recidiva tra imputati

che hanno beneficiato di amnistia impropria e quelli che hanno fruito

di amnistia propria, non per una concreta diversità di situazione, ma

per effetto esclusivo del tempo in cui sia intervenuta la sentenza

definitiva dell'autorità giudiziaria. Tanto apparirebbe più evidente

considerando che recenti provvedimenti di clemenza presuppongono, anche

nell'ipotesi di amnistia pronunziata a seguito di concessioni di

attenuanti o di giudizio di prevalenza di queste su eventuali

aggravanti (art. 8 d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283; art. 5 d.P.R. 4

giugno 1966, n. 392), un accertamento di colpevolezza del soggetto, del

tutto identico a quello che si ha quando il processo si conclude con

una sentenza di condanna.

In particolare, il tribunale ha prospettato l'ipotesi di due

persone imputate di concorso nello stesso reato, ma giudicate in tempi

diversi, in dipendenza di una separazione di giudizio.

Quella tra le due persone che fosse giudicata dopo l'emanazione del

decreto di amnistia, pur essendo ritenuta colpevole, tuttavia fruirà

dell'amnistia propria; l'altra invece, solo perché giudicata prima del

provvedimento di clemenza, riconosciuta colpevole e condannata con

sentenza divenuta irrevocabile, potrà beneficiare solo dell'amnistia

impropria.

A ciò, secondo il tribunale, conseguirebbe una disparità di

trattamento, in quanto colui che abbia beneficiato dell'amnistia

impropria (a differenza di quello che abbia beneficiato dell'amnistia

propria), qualora commetta un nuovo reato dovrà essere considerato

recidivo, in virtù del tassativo disposto del primo comma dell'art.

106 del codice penale. Pertanto, ad avviso del giudice a quo, perché

la predetta disposizione opererebbe un'ingiustificata discriminazione

tra soggetti che si trovano "nell'identica situazione giuridica", la

disposizione medesima violerebbe il principio stabilito dall'art. 3,

primo comma, della Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Questa, negato che in caso di applicazione di amnistia propria il

giudice compia un accertamento di colpevolezza e respinta, quindi, la

relativa pretesa parità di situazione tra sentenza di condanna

irrevocabile e provvedimento di applicazione di amnistia propria,

osserva che l'art. 106 del codice penale costituisce un'applicazione

specifica del primo comma dell'art. 151 del codice penale che limita

gli effetti del provvedimento di clemenza, in caso di condanna già

intervenuta, alla cessazione dell'esecuzione di questa o delle pene

accessorie. Razionale giustificazione di simile limitazione dovrebbe

rinvenirsi nell'insopprimibile fatto storico dell'avvenuta condanna

irrevocabile, documentazione giuridica di una reità che non può non

continuare a sussistere e che, per sé stesso, può formare la base di

effetti penali ulteriori. Dopo aver ricordato che con sentenza n. 30

del 1964 la Corte costituzionale ha respinto, proprio in riferimento

all'art. 3 Cost., una eccezione relativa all'art. 151, primo comma,

del codice penale, l'Avvocatura conclude chiedendo che la questione sia

dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza in oggetto denuncia il primo comma dell'art. 106

del codice penale, nella parte in cui dispone che, agli effetti

dell'applicazione della recidiva, si tiene conto anche delle condanne

per le quali sia intervenuta amnistia, nella considerazione che incorre

in violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. in quanto dà luogo ad

una differenza di trattamento rispetto al caso in cui l'amnistia

intervenga prima che sia stata pronunziata una condanna; differenza non

giustificata tanto più quando si tenga presente che anche per

l'applicazione dell'amnistia propria, cioè anteriore alla condanna, il

giudice deve effettuare un giudizio di colpevolezza, tenendo conto

delle circostanze che influiscono sulla pena, tutte le volte in cui il

decreto di amnistia condizioni la sua applicazione alla valutazione di

tali circostanze.

2. - La questione così proposta deve ritenersi infondata.

Deve preliminarmente essere contestata l'affermazione

dell'ordinanza per ultimo riferita, non essendo esatto che nel caso di

amnistia propria si debba effettuare un vero e proprio giudizio di

colpevolezza, sia pure al limitato fine della determinazione

dell'entità della pena, poiché, invece, una volta intervenuta

l'amnistia, non compete al giudice compiere un effettivo accertamento

di sussistenza del reato, dovendosi egli limitare ad ipotizzare tale

sussistenza in quanto necessario all'applicazione del provvedimento di

clemenza, salvo nel caso previsto dall'art. 152 cod. proc. pen. della

non punibilità del fatto imputato quando risulti di piena evidenza che

esso non sussiste o non è previsto come reato o non è addebitabile

all'indiziato. Si è pertanto in presenza di una obiettiva disparità

tra le due situazioni prospettate, dato che in una di esse, mancando

ogni accertamento definitivo di colpevolezza, non si rende possibile

far derivare alcun effetto penale, mentre nell'altra l'ammissibilità

di tali effetti trova fondamento nell'avvenuta e non più contestabile

qualificazione di illecito penale del fatto di cui si è chiamati a

rispondere. Sicché l'art. 151 cod. pen., quando dispone che

l'amnistia sopravvenuta alla condanna fa cessare la sua esecuzione e le

pene accessorie ma non gli altri effetti ad essa riconducibili, non

induce lesione dell'art. 3 della Costituzione. In questo senso si è

pronunciata la Corte con sentenza n. 30 del 1964 che, riguardo ad uno

di tali effetti, quale quello dell'obbligo del condannato poi

amnistiato al pagamento delle spese processuali, ebbe a ritenere la

razionalità della differenziazione di disciplina, in corrispondenza

alla diversità obiettiva costituita dall'esistenza o non esistenza di

una sentenza di condanna al sopravvenire dell'amnistia. Pertanto la

norma dell'art. 106 cod. pen., secondo cui, in caso di amnistia

sopravvenuta alla condanna, si tiene conto di questa agli effetti della

recidiva, appare in piena concordanza con l'art. 151 cod. pen. e, come

questo, giustificata dalla sussistenza del presupposto del definitivo

accertamento della colpevolezza, che manca nell'altro caso.

3. - L'incongruenza fatta presente dall'ordinanza del diverso

trattamento riservato a colpevoli dello stesso reato in dipendenza

della circostanza del tutto fortuita dell'essere stati giudicati prima

o dopo dell'applicazione del provvedimento di amnistia, in realtà non

sussiste perché, come si è detto, non è vero che nei due casi si

verifichi, secondo si asserisce, una identica situazione processuale.

Quanto poi alla diversità che può nascere fra i trattamenti a

riguardo di due soggetti imputati dello stesso reato per la circostanza

fortuita del sopravvenire del decreto di amnistia in un momento

anteriore o posteriore al passaggio in giudicato della sentenza di

condanna, è da osservare come essa sia espressione di una mera

disparità di fatto, cui è estranea la legge e quindi rimanga

irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

sollevata con l'ordinanza del tribunale di Milano, dell'art. 106, prima

parte, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTTSTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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