Art. 53 codice privacy — Ambito applicativo e titolari dei trattamenti

Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.

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Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalita' di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonche' individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento e' effettuato per finalita' di polizia, le seguenti disposizioni del codice:

  • a)articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
  • b)articoli da 145 a 151. Con decreto adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.

Testo in vigore dal 21 aprile 2015 al 8 giugno 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 aprile 2015

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2003 al 21 aprile 2015. 43 parole tolte, 108 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Al trattamentoaggiunto: Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalita' di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati. Ai trattamenti di dati personali tolto: effettuato aggiunto: previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonche' individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento tolto: di aggiunto: della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi tolto: in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici tolto: per finalita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano aggiunto: nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento e' effettuato per finalita' di polizia, le seguenti disposizioni del codice:

b) articoli da 145 a 151. Con decreto tolto: del Ministro dell'interno aggiunto: adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma tolto: 1 aggiunto: 2 effettuati con strumenti elettronicitolto: , e i relativi titolari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art53 · fonte del testo

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