Art. 166 codice privacy — Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori

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L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3, e' il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.

Testo in vigore dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 166 codice privacy, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 984/2026

    17 gennaio 2026

    Il potere sanzionatorio del Garante per la protezione dei dati personali deve essere esercitato a pena di decadenza nel termine di centoventi giorni, previsto dall'art. 166, comma 5, del d.lgs. n. 196 del 2003 e al punto 2 dell'allegato B al Regolamento del Garante n. 2 del 2019; detto termine, che ha natura perentoria, decorre dal definitivo accertamento della violazione e dalla notifica della contestazione - restando irrilevante il diverso possibile esito del procedimento - in quanto rivolto ad assicurare esigenze costituzionali di certezza giuridica della posizione del trasgressore e di effettività del suo diritto di difesa.

    Art. 166 codice privacy

    Rassegna di gennaio 2026, p. 26 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18583/2025

    8 luglio 2025

    In tema di trattamento dei dati personali, atteso che la complessiva attività procedimentale dell'Autorità Garante per la protezione, finalizzata all'accertamento di violazioni e alla irrogazione delle corrispondenti sanzioni, consta di due fasi, logicamente e cronologicamente distinte, una sanzionatoria in senso stretto e una, precedente, investigativa o preistruttoria, va ritenuto che il termine perentorio di centoventi giorni, previsto al punto 2 dell'allegato "B", del Regolamento del Garante n. 2 del 2019, si applica esclusivamente alla fase sanzionatoria e decorre dalla conclusione della precedente fase, che si identifica con l'accertamento delle violazioni ascritte al trasgressore e la notifica della relativa contestazione.

    Art. 166 codice privacy

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 46 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

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