Art. 25 — Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
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4 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1998 al 1 gennaio 2004. 399 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni relative al consenso dell' interessato e all' autorizzazione del Garante, nonche' il limite previsto dall'articolo 24, non si applicano quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilita' di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto a recepire. Il codice e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a cura del Garante e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso e' adottato in via sostitutiva dal Garante ed e' efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante puo' vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l). Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresi', prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24. Il codice puo' prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 10. Le disposizioni della presente legge che attengono all'esercizio della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonche' ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1996-12-31;675~art25 · fonte del testo
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