Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale ((e delle province autonome)) e' istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio. L'albo e' ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti. I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.

Testo vigente dal 20 maggio 2017

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 71/1991

    Questione infondata
    8 febbraio 1991

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 26 e seguenti, 60, 62, 63 e 64 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevata - in connessione con gli artt. 806 e 819 del codice di procedura civile, 19 del codice di procedura penale, 28 e 30 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (…

    Art. 1 Ordinamento della professione di giornalista · Art. 26 Ordinamento della professione di giornalista · Art. 806 c.p.c. · Art. 819 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 maggio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 20 maggio 2017. 4 parole aggiunte.

Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale aggiunto: e delle province autonome e' istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art26 · fonte del testo

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