Art. 132 codice privacy — Conservazione di dati di traffico per altre finalità

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Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalita' di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalita', i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni. 15 17 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini puo' richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalita' indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorita' investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalita' indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalita' di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, puo' prevedere particolari modalita' di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilita' dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici cui e' rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorita' richiedente l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici e' tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attivita' conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorita'. In caso di violazione dell'obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia. Il trattamento dei dati per le finalita' di cui al comma 1 e' effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualita', sicurezza e protezione dei dati in rete, nonche' a:

  • a)prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato b);
  • b)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109;
  • c)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109;
  • d)indicare le modalita' tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109

15

Il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che la disposizione del comma 1-bis del presente articolo, ha effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente D.Lgs. 109/08.

17

con decorrenza dal 31 marzo 2009

Il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109, come modificato dal D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 2008, n. 186, ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che la disposizione del comma 1-bis del presente articolo ha effetto a decorrere dal 31 marzo 2009.

Testo in vigore dal 2 dicembre 2008 al 21 aprile 2015

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 372/2006

    Questione infondata
    14 novembre 2006

    Deve essere disposta la restituzione ai giudici a quibus degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, censurato per contrasto con gli artt. 3, 15, 97, 111 e 112 Cost. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la materia è stata profondamente innovata dall'art. 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, con conseguente necessità di restituire gli atti ai rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

    Art. 132 codice privacy · Art. 2 cost. · Art. 13 cost. · Art. 14 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 2003

2003oggi
  1. 30 gennaio 2026 — oggiin vigoreper 9 mesi
  2. 8 dicembre 2021 — 30 gennaio 2026per 4 anni
  3. 30 novembre 2021 — 8 dicembre 2021per 8 giorni
  4. 9 ottobre 2021 — 30 novembre 2021per un mese
  5. 30 settembre 2021 — 9 ottobre 2021per 9 giorni
  6. 19 settembre 2018 — 30 settembre 2021per 3 anni
  7. 12 dicembre 2017 — 19 settembre 2018per 9 mesi
  8. 27 febbraio 2016 — 12 dicembre 2017per un anno
  9. 21 aprile 2015 — 27 febbraio 2016per 10 mesi
  10. 2 dicembre 2008 — 21 aprile 2015per 6 anni
  11. 3 luglio 2008 — 2 dicembre 2008per 5 mesi
  12. 5 aprile 2008 — 3 luglio 2008per 3 mesi
  13. 2 agosto 2005 — 5 aprile 2008per 3 anni
  14. 28 febbraio 2004 — 2 agosto 2005per un anno
  15. 29 luglio 2003 — 28 febbraio 2004testo originarioper 7 mesi

Che cosa è cambiato dal 2 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 2008 al 2 dicembre 2008. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonicotolto: ... conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalita' di … contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. tolto: 1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori … assunti perdono efficacia. Il trattamento dei dati per le finalita' di cui al comma tolto: 1e' aggiunto: 1 e' effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109, come modificato dal D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 2008, n. 186, ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che la disposizione del comma 1-bis del presente articolo ha effetto a decorrere dal 31 marzo 2009.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art132 · fonte del testo

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