Art. 127 codice privacy — Chiamate di disturbo e di emergenza

L'((contraente)) che riceve chiamate di disturbo puo' richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione puo' essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni. La richiesta formulata per iscritto dall'((contraente)) specifica le modalita' di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica e' inoltrata entro quarantotto ore. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all'((contraente)) che dichiari di utilizzarli per esclusive finalita' di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e puo' richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonche', ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'((contraente)) o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

Testo vigente dal 1 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2003 al 1 giugno 2012. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

tolto: L'abbonatoaggiunto: L'contraente che riceve chiamate di disturbo puo' richiedere che il fornitore della rete pubblica … e per un periodo non superiore a quindici giorni. La richiesta formulata per iscritto tolto: dall'abbonato aggiunto: dall'contraente specifica le modalita' di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in … entro quarantotto ore. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati tolto: all'abbonato aggiunto: all'contraente che dichiari di utilizzarli per esclusive finalita' di tutela rispetto a chiamate di … il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei tolto: dell'abbonato aggiunto: dell'contraente o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art127 · fonte del testo

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