Corte costituzionale

Sentenza n. 336/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/10/1996 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 723, primo

comma, e 725, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 23 luglio 1991 dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Milano, nel procedimento di

esecuzione della rogatoria internazionale nel procedimento penale a

carico di Oscar Sporchia ed altri, iscritta al n. 736 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Motivazione

Ritenuto in fatto Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Milano, delegato dalla Corte d'appello di Milano alla esecuzione di

rogatoria internazionale per attività di acquisizione probatoria,

richiesta dal giudice istruttore presso il Tribunale di Grande

Istanza di Thonon-les Bains (Francia), ha sollevato, d'ufficio, con

ordinanza del 23 luglio 1991, pervenuta a questa Corte il 4 ottobre

1995, questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli

artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, degli artt. 723, primo comma, e

725, secondo comma, del codice di procedura penale.

L'attività oggetto di rogatoria, che il rimettente era stato

chiamato ad eseguire, consisteva, oltre che nella audizione di alcune

persone, anche in indagini ad ampio raggio, dirette alla

identificazione dei complici delle persone accusate in Francia di

smercio di falsa valuta, alla individuazione della destinazione di

falsi biglietti della Banca centrale d'America, alla ricostruzione

dei fatti e alla acquisizione di capillari informazioni sugli

indagati e sulle persone a loro legate, procedendo alle attività

complementari (perquisizioni e sequestri).

Il giudice a quo, prima di sollevare la questione di legittimità

costituzionale, aveva, in data 23 maggio 1991, chiesto chiarimenti

alla Corte d'appello delegante, poiché, a suo avviso,

l'indiscriminata attività di indagine a lui delegata sarebbe stata

in contrasto "con i principii di fondo del nuovo codice di rito".

La Corte d'appello aveva però disposto che il giudice delegato

procedesse senz'altro all'esecuzione della rogatoria, ritenendo che

"(...) la richiesta dell'autorità straniera di svolgimento di

indagini di polizia giudiziaria non può considerarsi inibita

all'autorità giudiziaria italiana, posto che l'art. 725 cod. proc.

pen. effettua un generico richiamo alle norme del codice stesso,

senza alcuna specifica esclusione".

Il giudice delegato alla esecuzione della rogatoria, nel sollevare

la questione di legittimità costituzionale, rileva pertanto che,

secondo l'interpretazione della Corte d'appello di Milano, alla quale

egli aveva dovuto adeguarsi, la "attività di acquisizione

probatoria", prevista dall'art. 723 cod. proc. pen. tra quelle

rogabili da autorità straniera, comprenderebbe non solo specifici

atti espressamente richiesti dalla autorità rogante, ma anche

attività discrezionali e generalizzate di indagine: conseguentemente

la disposizione di cui all'art. 725, secondo comma, cod. proc. pen.

("Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di

questo codice (...)") comporterebbe il riconoscimento, in capo

all'organo chiamato alla esecuzione della rogatoria, dei poteri che,

in base agli artt. 358 e segg. cod. proc. pen., sarebbero riservati

al pubblico ministero.

Ad avviso del rimettente, ciò determinerebbe violazione dell'art.

76 della Costituzione, poiché la legge 16 febbraio 1987, n. 81

(Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del

nuovo codice di procedura penale) non prevederebbe alcuna

disposizione espressa in materia di rapporti con autorità straniere,

regolati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per

lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale e solo

residualmente dal legislatore nazionale; e, tuttavia, fisserebbe per

il legislatore delegato un vincolo di adeguamento di tutti gli

istituti processuali ai principii e criteri risultanti dall'art. 2

(punto 104), fra i quali avrebbe fondamentale risalto la ripartizione

di compiti e la "ordinaria dialettica" tra giudice e pubblico

ministero, nel senso che solo quest'ultimo sarebbe titolare di poteri

di indagine (punto 37, art. 2, secondo comma, dovendosi in questo

senso interpretare l'erronea indicazione, nell'ordinanza di

rimessione, del punto 57).

In particolare, ad avviso del giudice a quo, il giudice chiamato

alla esecuzione della rogatoria, dotato - secondo l'ampia

interpretazione accennata - di veri e propri poteri discrezionali di

indagine, potrebbe anche essere investito dei compiti di valutare se

sussistano gravi indizi di colpevolezza a fronte di conseguenti

richieste di estradizione e di applicare eventuali misure cautelari:

ciò contrasterebbe con i principii della legge di delegazione, in

quanto in tal modo potrebbe verificarsi una non consentita

sovrapposizione tra organo dell'indagine e organo della decisione.

Oltre all'art. 76, risulterebbero violati anche gli artt. 3 e 24

della Costituzione, poiché, nella procedura avviata su richiesta

della autorità giudiziaria straniera, la persona sottoposta ad

indagine verrebbe posta "di fronte ad un giudice-inquisitore, con

evidente affievolimento della ordinaria dialettica processuale e

della tendenziale parità tra accusa e difesa". Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Milano, delegato dalla Corte d'appello di Milano alla esecuzione di

rogatoria di autorità straniera (francese) per attività di

acquisizione probatoria, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della

Costituzione, degli artt. 723, primo comma, e 725, secondo comma,

del codice di procedura penale.

Secondo l'interpretazione della Corte d'appello di Milano, alla

quale si attiene l'ordinanza di rimessione, la "attività di

acquisizione probatoria", prevista dall'art. 723 cod. proc. pen. tra

quelle rogabili da autorità straniera, comprenderebbe non solo

specifici atti richiesti dalla autorità rogante, ma anche attività

di indagine discrezionali e generalizzate. In tal modo, il giudice

chiamato a dare esecuzione alla rogatoria, ai sensi dell'art. 725,

secondo comma cod. proc. pen., verrebbe investito di poteri, che,

nel nostro ordinamento processuale, sarebbero riservati al pubblico

ministero in base agli artt. 358 e ss. cod. proc. pen.

Ciò comporterebbe innanzitutto violazione dell'art. 76 della

Costituzione, per contrasto con la legge di delegazione (legge 16

febbraio 1987, n. 81), la quale, pur non contenendo - ad avviso del

rimettente - alcuna specifica disposizione in materia di rapporti con

autorità straniere, regolati, di norma, da fonti di diritto

internazionale pattizio e solo residualmente dalla disciplina

generale interna, porrebbe comunque al legislatore delegato un

vincolo di adeguamento di tutti gli istituti processuali all'insieme

dei principii e criteri risultanti dall'art. 2 (punto 104), e in

particolare a quello concernente la diversa posizione del giudice

rispetto al pubblico ministero (punto 37, art. 2, secondo comma).

Sarebbero inoltre violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione,

poiché, nella procedura avviata su richiesta della autorità

straniera, si verrebbe a porre la persona sottoposta ad indagine di

fronte "a un giudice-inquisitore, con evidente affievolimento della

ordinaria dialettica processuale e della tendenziale parità tra

accusa e difesa", tanto più in quanto lo stesso giudice potrebbe

essere chiamato a pronunciarsi su eventuali richieste di misure

cautelari, o a intervenire nel conseguente procedimento di

estradizione.

2. - La questione è infondata.

Poiché la rogatoria passiva coinvolge rapporti con ordinamenti di

Stati esteri, ai fini della verifica di conformità della disciplina

posta dagli artt. 723, primo comma, e 725, secondo comma, del codice

di procedura penale alla legge di delegazione si deve avere riguardo

non tanto ai principii che in questa ispirano le relazioni tra

giudice e pubblico ministero nel processo penale italiano, quanto a

quelli ai quali devono conformarsi i rapporti giurisdizionali con

autorità straniere.

Soccorre, in proposito, l'art. 2, primo comma, prima parte, della

legge di delegazione, secondo il quale il codice di procedura penale

deve adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate

dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale.

È in attuazione di tale principio che l'art. 696 cod.proc.pen

stabilisce che l'intera materia dei rapporti con autorità straniere

relativi alla amministrazione della giustizia penale, che include le

rogatorie internazionali, è disciplinata dalle norme delle

convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di

diritto internazionale generale; solo se tali norme mancano, o non

dispongono diversamente, si applicano le disposizioni del nostro

codice.

È innanzitutto indubitabile, alla luce della legge di delegazione

e delle fonti da essa richiamate, che oggetto di rogatoria può

essere anche l'attività di indagine e di ricerca delle fonti di

prova.

Ciò trova conferma nella convenzione europea di assistenza

giudiziaria, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, di cui alla

legge di esecuzione 23 febbraio 1961, n. 215 (che regola i rapporti

anche con la Francia), secondo la quale la richiesta di assistenza

giudiziaria può riguardare non solo il compimento di atti

istruttori, intesi quali mezzi di formazione della prova, o la

trasmissione di corpi di reato, di fascicoli o di documenti (art. 3,

primo comma), ma anche attività di indagine preliminare a

procedimento penale (art. 15, comma 4), che possono comportare un

certo grado di iniziativa e discrezionalità per l'organo che deve

compierle.

Del resto, l'art. 727 del codice di procedura penale, nel

disciplinare la rogatoria attiva, individua quale possibile soggetto

richiedente della attività di acquisizione probatoria il pubblico

ministero, il quale, nel no-stro ordinamento processuale, è organo

di indagine: conferma questa che la nozione di "attività di

acquisizione probatoria", di cui all'art. 723 cod. proc. pen, deve

essere intesa in senso ampio, comprendente anche l'attività di

indagine.

3. - Resta da chiarire se le norme internazionali, alle quali

rimanda la legge di delegazione, siano violate per il fatto che

l'esecuzione delle indagini richieste dalla autorità straniera sia

affidata, dall'art. 723, primo comma, del codice di procedura penale,

al giudice anziché al pubblico ministero.

È da osservare in proposito che dalla disciplina internazionale

non discende alcun vincolo per gli Stati aderenti in ordine alla

individuazione dell'organo competente, nei rispettivi ordinamenti,

all'espletamento della rogatoria. L'art. 3, primo comma, della

convenzione di Strasburgo stabilisce infatti che "la Parte richiesta

farà eseguire, nelle forme previste dalla propria legislazione, le

rogatorie relative ad un procedimento penale che verranno a lei

dirette dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente che hanno

per oggetto il compimento di atti istruttori o la trasmissione di

corpi di reato, di fascicoli o di documenti".

Si versa, pertanto, in materia in cui la scelta degli organi

competenti e delle "forme" processuali è rimessa al diritto interno.

Attese le molteplici utilizzazioni che delle rogatorie possono

darsi nei diversi ordinamenti, il legislatore italiano ha disposto,

con valutazione che non appare irragionevole né contrastante con le

garanzie della difesa, che tutte le attività di acquisizione

probatoria siano compiute non dal pubblico ministero, che è

istituzionalmente parte nel processo penale italiano, ma dal giudice,

che, per la sua posizione di terzietà, conferisce all'attività

rogata il livello più elevato di affidamento che lo Stato sia in

grado di assicurare.

Anche la scelta del legislatore delegato di attribuire alla Corte

d'appello, competente a concedere l'exequatur, il potere di delegare

le operazioni esecutive a un suo componente, o al locale giudice per

le indagini preliminari, non appare irragionevole, poiché

chiaramente ispirata all'esigenza di inquadrare in una competenza

funzionale il compimento di atti che possono avere la natura più

varia ed attenere a fasi o forme del procedimento estero non sempre

agevolmente riconducibili agli schemi propri dell'ordinamento

processuale italiano.

Si deve aggiungere che - a mente dell'art. 725, secondo comma, del

codice di procedura penale - l'attività in rogatoria deve essere

svolta secondo le norme del nostro codice, e quindi nelle forme e con

tutte le garanzie proprie, nel nostro ordinamento processuale, dei

diversi atti da compiere.

Quanto all'ultimo profilo di censura, secondo il quale il giudice

incaricato della esecuzione della rogatoria sarebbe lo stesso che,

nel sistema del codice, sarà poi chiamato a decidere su conseguenti

richieste di estradizione e ad applicare eventuali misure cautelari

(con una asserita e non consentita sovrapposizione tra organo

dell'indagine ed organo della decisione), esso è irrilevante, non

emergendo dagli atti che il rimettente versi nella situazione

prospettata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 723, primo comma, e 725, secondo comma, del codice di

procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76

della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1996

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:336 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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