Art. 722 c.p.p. — Custodia cautelare all'estero

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 9 giugno 1992. Leggi il testo vigente →

[1]La custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato e' computata nella durata della custodia cautelare, salvo quanto previsto nell'articolo 304 comma 1 lettera a). Quando la custodia cautelare subita all'estero si protrae per un tempo superiore alla meta' dei termini di durata massima della custodia stabiliti nell'articolo 303 comma 1 lettera a), la proroga prevista dall'articolo 305 puo' essere concessa, anche in assenza delle condizioni indicate nel comma 2 di quest'ultimo articolo, sempre che la custodia dell'imputato nel territorio dello Stato sia necessaria per il compimento di attivita' probatorie.

[2]---------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/12/1988, n. 304 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 9 giugno 1992

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 253/2004

    Ha colpito questo articolo
    21 luglio 2004

    È costituzionalmente illegittimo l’art. 722 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall’art. 303, commi 1, 2 e 3, dello stesso codice. Infatti, rientrando la detenzione all’estero tra i motivi di legittimo impedimento a comparire per essere stata equiparata alla custodia cautelare in Italia, è irragionevole giustificare per la detenzione all’estero una disciplina diversa da quella prevista dagli artt. 303 e 304, comma 6, cod. proc. pen. per la durata dei termini massimi della custodia cautelare in Italia. - V. sentenza citata n. 212/1974.

    Art. 722 c.p.p. · Art. 303 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art722 · fonte del testo

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