Art. 708 c.p.p. — Provvedimento di estradizione. Consegna

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Il ministro di grazia e giustizia decide in merito all'estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che da' atto del consenso all'estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione o dal deposito della sentenza della corte di cassazione. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona della quale e' stata chiesta l'estradizione, se detenuta, e' posta in liberta'. La persona medesima e' altresi' posta in liberta' in caso di diniego dell'estradizione. Il ministro di grazia e giustizia comunica senza indugio allo stato richiedente la decisione e, se questa e' positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sara' possibile procedervi, dando altresi' precise indicazioni circa le limitazioni alla liberta' personale subite dall'estradando ai fini dell'estradizione. Il termine per la consegna e' di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, a domanda motivata dello stato richiedente, puo' essere prorogato di altri venti giorni. Il provvedimento di concessione dell'estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando; in tal caso quest'ultimo viene posto in liberta'.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 5 agosto 2016

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 123/2007

    Questione inammissibile
    5 aprile 2007

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 708, comma 2, e 715, comma 6, del codice di procedura penale, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui collegano la maturazione dei termini perentori di durata delle misure privative della libertà personale, disposte provvisoriamente a carico dell'estradando, al mancato verificarsi di eventi «non conoscibili» dal giudice, se non per effetto di comunicazione da parte del Ministro della giustizia. La ritardata od omessa comunicazione da parte del Ministero della giustizia al giudice competente costituisce, infatti, una inadempienza del suddetto Ministero, che determina un, seppur grave, inconveniente di fatto non ricollegabile ai termini perentori previsti dalle norme censurate, da ritenersi indispensabili e da applicarsi con il massimo rigore, poiché si versa in materia di restrizioni della libertà personale. Inoltre, il petitum delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice rimettente non è precisato, né è deducibile dall'atto introduttivo del giudizio, giacché non emerge dall'ordinanza di rimessione il tipo di intervento additivo che dovrebbe essere effettuato dalla Corte per eliminare gli inconvenienti denunciati.

    Art. 708 c.p.p. · Art. 715 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art708 · fonte del testo

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