Art. 16 — Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120)

Al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)all'articolo 3, al comma 2, la parola: "; tuttavia" e' sostituita dalle seguenti: ", con la partecipazione necessaria del difensore;";
  • b)all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 649 del codice di procedura penale";
  • c)all'articolo 7, al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato";
  • d)all'articolo 11, al comma 2, dopo le parole: "procedura penale" sono inserite le seguenti: ", con la partecipazione necessaria del difensore";
  • e)all'articolo 11, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Si applica l'articolo 701, comma 2, del codice di procedura penale";
  • f)all'articolo 11, al comma 4, dopo le parole: "nell'articolo 12, comma 3," sono inserite le seguenti: "contenente il consenso della persona alla consegna". Le disposizioni del comma 1 che prevedono la partecipazione necessaria del difensore non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 14 agosto 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-08-02;181~art16 · fonte del testo

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