Corte costituzionale

Ordinanza n. 230/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1992 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 584 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1991

dal Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, nel

procedimento penale a carico di Fiaschi Piero ed altra iscritta al n.

742 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 il Pretore di

Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 584 c.p.p., nella parte in cui

"non prevede il diritto processuale del difensore dell'imputato

(almeno di quello risultante dagli atti al momento della sentenza) di

ricevere, indipendentemente ed autonomamente rispetto all'imputato

stesso quale parte privata, dalla cancelleria del giudice del

provvedimento impugnato dal P.M. la notifica di tale impugnazione",

in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza

della questione;

Considerato che identica questione è stata già decisa, su

presupposti analoghi, con ordinanze n. 398 del 1991 e 102 del 1992 di

manifesta inammissibilità;

che infatti, come rilevato nelle ordinanze suddette, anche nella

presente fattispecie il giudice a quo "ha già pronunciato sentenza

definendo il grado di giudizio, senza che sia chiamato ad applicare

la norma denunciata - delineante attribuzioni poste a carico della

cancelleria - avente rilievo solo nella fase di gravame";

che, pertanto, va adottata analoga pronuncia di manifesta

inammissibilità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 584 del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Siena, sezione distaccata di

Poggibonsi, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.

Il Presidente e redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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