Corte costituzionale

Ordinanza n. 102/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/03/1992 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 584 c.p.p.,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 luglio 1991 dal Pretore di Siena,

Sezione distaccata di Poggibonsi, nel procedimento penale a carico di

Giuseppe Bontempo, iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 18 luglio 1991 dal Pretore di Siena,

Sezione distaccata di Poggibonsi, nel procedimento penale a carico di

Amerigo Dei, iscritta al n. 683 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

3) ordinanza emessa il 15 luglio 1991 dal Pretore di Siena,

Sezione distaccata di Poggibonsi, nel procedimento penale a carico di

Orfeo Salvador ed altro, iscritta al n. 684 del registro ordinanze

1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con tre ordinanze di analogo contenuto emesse

rispettivamente il 20, il 18 e il 15 luglio 1991 (R.O. 682, 683 e

684 del 1991) il Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 584

c.p.p., nella parte in cui "non prevede il diritto processuale del

difensore dell'imputato (almeno di quello risultante dagli atti al

momento della sentenza) di ricevere, indipendentemente ed

autonomamente rispetto all'imputato stesso quale parte privata, dalla

cancelleria del giudice del provvedimento impugnato dal p.m. la

notifica di tale impugnazione", in riferimento agli artt. 3 e 24,

secondo comma, della Costituzione;

che è intervenuto nel giudizio di cui all'ord. n. 682 del 1991

R.O. il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo la manifesta

irrilevanza della questione e concludendo per l'infondatezza della

stessa;

Considerato che le ordinanze sollevano questioni identiche e che

possono quindi essere decise con un'unica pronuncia;

che identica questione è stata già decisa, su presupposti

analoghi, con ordinanza n. 398 del 1991 di manifesta

inammissibilità;

che infatti, come rilevato nell'ordinanza suddetta, anche nella

presente fattispecie il giudice a quo "ha già pronunciato sentenza

definendo il grado di giudizio, senza che sia chiamato ad applicare

la norma denunciata - delineante attribuzioni poste a carico della

cancelleria - avente rilievo solo nella fase di gravame";

che, pertanto, va adottata analoga pronuncia di manifesta

inammissibilità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 del codice di

procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,

della Costituzione, sollevata dal Pretore di Siena, sezione

distaccata di Poggibonsi, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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