Corte costituzionale

Ordinanza n. 398/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/10/1991 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 584 del c.p.p.

promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1990 dal giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Siena nel procedimento

penale a carico di Franchi Franco, iscritta al n. 183 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 marzo 1990 (pervenuta il 2

marzo 1991) il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

di Siena, nel procedimento penale a carico di Franchi Franco, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 584

c.p.p., nella parte in cui "non prevede il diritto processuale del

difensore dell'imputato (almeno di quello risultante dagli atti al

momento della sentenza) di ricevere, indipendentemente ed

autonomamente rispetto all'imputato stesso quale parte privata, dalla

cancelleria del giudice del provvedimento impugnato dal p.m. la

notifica di tale impugnazione", in riferimento agli artt. 3 e 24,

secondo comma, della Costituzione;

che è intervenuto in giudizio, per il Presidente del Consiglio

dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che ha eccepito la

manifesta inammissibilità per irrilevanza della questione;

Considerato che, come infatti osservato, il g.i.p. ha già

pronunciato sentenza definendo il grado di giudizio, senza che sia

chiamato ad applicare la norma denunciata - delineante attribuzioni

poste a carico della cancelleria - avente rilievo solo nella fase di

gravame;

che, in effetti, è in quest'ultima sede che la norma avrebbe

potuto essere censurata tenendo conto che la delibazione in ordine

alla ammissibilità dell'impugnazione compete, con il nuovo c.p.p.,

al solo giudice del gravame;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile, pur ricordandosi i principi affermati con sentenza n.

436 del 1990, in ordine a norma analoga a quella qui in esame;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 584 c.p.p. in riferimento agli

artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal

giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Siena, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:398 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari