Art. 497 c.p.p. — Atti preliminari all'esame dei testimoni

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I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verita'. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresi' il testimone delle responsabilita' previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilita' morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verita' e a non nascondere nulla di quanto e' a mia conoscenza". Lo invita quindi a fornire le proprie generalita'. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 e' prescritta a pena di nullita'.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 7 settembre 2010

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 102/2004

    Questione infondata
    18 marzo 2004

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 497, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non pone il divieto di esaminare come testimone la persona offesa dal reato costituitasi parte civile, consentendo che la prova di colpevolezza dell'imputato si fondi esclusivamente su tale deposizione ed in tal modo determinando una situazione di squilibrio tra le parti. Infatti identica questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento alle stesse norme della Costituzione, è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 82 del 2004.

    Art. 497 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 197 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 82/2004

    Questione infondata
    2 marzo 2004

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 497, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non pone il divieto di esaminare come testimone la persona offesa dal reato costituitasi parte civile, consentendo che la prova di colpevolezza dell'imputato si fondi esclusivamente su tale deposizione ed in tal modo determinando una situazione di squilibrio tra le parti. Infatti questioni di legittimità costituzionale analoghe, sollevate in riferimento ai medesimi parametri anche se in relazione ad altre norme del codice di procedura penale, sono state dichiarate manifestamente infondate da precedenti pronunce che hanno evidenziato la ragionevolezza di una scelta legislativa che, pur non comportando la rinuncia al contributo probatorio della parte civile, non esclude, in sintonia con un consolidato orientamento giurisprudenziale, che la deposizione della parte civile debba essere valutata dal giudice con prudente apprezzamento e spirito critico. – Quali precedenti della presente questione v. le richiamate sentenze nn. 2/1973 e 190/1971 e ordinanze nn. 374/1994 e 115/1992.

    Art. 497 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 197 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art497 · fonte del testo

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