Art. 490 c.p.p. — Accompagnamento coattivo dell'imputato assente

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 17 maggio 2014. Leggi il testo vigente →

Il giudice, a norma dell'articolo 132, puo' disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace, quando la sua presenza e' necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 17 maggio 2014

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 97/1999

    Altra decisione
    26 marzo 1999

    Restituzione degli atti ai giudici rimettenti affinché valutino se, alla stregua della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. Invero, per effetto della predetta pronuncia della Corte, successiva alla emissione delle ordinanze di rinvio - la quale ha inciso sul quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), con la dichiarazione della illegittimità costituzionale 'in parte qua', tra l'altro, degli artt. 513, comma 2, e 210 cod. proc. pen. -, qualora il coimputato che abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, in dibattimento rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su tali fatti, si applica la disciplina degli artt. 210 e 513, comma 2, cod. proc. pen., nonché, in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-'bis' e 4, cod. proc. pen.. red.: G. Leo

    Art. 208 c.p.p. · Art. 490 c.p.p. · Art. 513 c.p.p. · Art. 6 Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 82/1999

    Questione inammissibile
    18 marzo 1999

    Deve ordinarsi la restituzione ai giudici 'a quibus' degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo comma, e 112 Cost., nei confronti degli artt. 513, comma 1, 490 e 503, comma 1, cod. proc. pen., per la inutilizzabilità ai fini della decisione - in essi sancita - in mancanza del consenso degli altri imputati, delle dichiarazioni rese sul fatto altrui dal coimputato contumace, assente, o che rifiuti di sottoporsi all'esame, nonché, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo comma, Cost., nei confronti della disposizione transitoria dell'art. 6, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui esclude che le dichiarazioni rese dal coimputato sul fatto altrui possano essere utilizzate, alle condizioni previste dal comma 5 dello stesso art. 6, nel caso in cui, nel giudizio di primo grado, al momento dell'entrata in vigore della legge non ne sia stata disposta la lettura. Le modifiche operate sul quadro normativo, sotto molteplici aspetti, per effetto della sentenza n. 361 del 1998, rendono infatti necessario un riesame, alla luce dello 'ius superveniens', della rilevanza delle questioni nei processi di provenienza. - V. S. n. 361/1998 (già citata nel testo).

    Art. 514 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art490 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari