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Anche quando la richiesta di rimessione e' stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato puo' chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservano le disposizioni dell'articolo 47. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purche' sia fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per altri motivi puo' essere sempre riproposta.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 8 novembre 2002

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 68/2008

    Questione inammissibile
    14 marzo 2008

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, ultima parte, del codice di procedura penale, come sostituito dalla legge 7 novembre 2002, n. 248 (Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ud…

    Art. 45 c.p.p. · Art. 47 c.p.p. · Art. 48 c.p.p. · Art. 49 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 268/2004

    Questione inammissibile
    23 luglio 2004

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 47 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge 7 novembre 2002, n. 248 (Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale), e dell'art. 1, comma 5, della predetta legge 7 novembre 2002, n. 248, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 97…

    Art. 45 c.p.p. · Art. 47 c.p.p. · Art. 48 c.p.p. · Art. 49 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 353/1996

    Illegittimità dichiarata
    22 ottobre 1996

    Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ot…

    Art. 46 c.p.p. · Art. 47 c.p.p. · Art. 49 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art49 · fonte del testo

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