Corte costituzionale

Ordinanza n. 247/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo

comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di

controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e

sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 30

settembre 1999 dal Vice pretore di Sondrio, sezione distaccata di

Morbegno, nel procedimento penale a carico di Curtoni Rosa ed altro,

iscritta al n. 661 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale,

dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale per violazioni

edilizie, il Vice pretore di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno,

con ordinanza emessa in data 30 settembre 1999 (R.O. n. 661 del

1999), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme

in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in

cui non prevede la estensione della durata della sospensione

dell'azione penale fino alla definizione dell'eventuale procedimento

giurisdizionale originato dal ricorso avverso il diniego di rilascio

della concessione edilizia;

che, ad avviso del giudice a quo la norma denunciata si

porrebbe in contrasto anzitutto con l'art. 3 della Costituzione,

sotto il profilo della irrazionalità e della ingiustificata

discriminazione che determinerebbe tra chi ottenga la concessione

edilizia in sanatoria al termine dell'iter amministrativo - in favore

del quale opera la sospensione dell'azione penale per tutta la durata

di tale iter - e chi la ottenga, invece, all'esito del giudizio

conseguente a ricorso al tribunale amministrativo regionale avverso

il provvedimento di diniego; sarebbe, altresì, violato il diritto di

difesa ex art. 24 della Costituzione, nei confronti di un atto

amministrativo concernente il rifiuto della concessione edilizia in

sanatoria, il quale non sarebbe assistito da nessuna certezza di

legittimità;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,

che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della

questione.

Considerato che la questione è già stata dichiarata, con

ordinanza n. 309 del 1998, manifestamente infondata (con richiamo

anche alla sentenza n. 85 del 1998) in riferimento ai medesimi

parametri costituzionali (artt. 3 e 24 della Costituzione), con

l'affermazione che sul piano costituzionale non si pone per il

legislatore, come soluzione obbligata, la sospensione del

procedimento penale, quando sia pendente dinanzi ad un altro giudice

una controversia che debba risolvere una questione su un atto

pregiudiziale alla definizione del primo processo;

che è stato altresì rilevato (sentenza n. 85 del 1998 e

ordinanza n. 309 del 1998) che la mancata previsione della

sospensione dell'azione penale non comporta l'obbligo per il giudice

penale di procedere in ogni caso, giungendo alla condanna

dell'imputato anche in pendenza davanti al giudice amministrativo di

giudizi sul diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria;

che, invero, il giudice penale può esercitare tutti i poteri

processuali relativi alla scansione del procedimento, anche in ordine

alle verifiche istruttorie, fino alla eventuale applicazione, ove ne

sussistano i presupposti, della sospensione del dibattimento ex

art. 479 cod. proc. pen., con effetti sospensivi del decorso della

prescrizione;

che le medesime considerazioni valgono non solo rispetto ai

rischi di divergenze tra giudice penale ed amministrativo, ma anche

sotto il profilo della pretesa discriminazione tra soggetti che

ottengano la sanatoria al termine dell'iter amministrativo della

concessione e coloro che la ottengano all'esito del giudizio relativo

all'impugnazione del rifiuto amministrativo, essendo ragionevole il

meccanismo dei rapporti tra giudizio penale e procedimento

amministrativo, in presenza dei delineati poteri del giudice penale;

ciò anche a prescindere dalle possibili interpretazioni estensive

della norma denunciata, come del resto accennato dalla stessa difesa

svolta dall'Avvocatura generale dello Stato con richiamo anche alla

sentenza n. 270 del 1996;

che pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 28

febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Vice pretore di Sondrio, sezione distaccata di

Morbegno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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