Corte costituzionale

Ordinanza n. 309/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1998 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità dell'art. 22, primo comma, della legge

28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1997 dal pretore

di Trieste nel procedimento penale a carico di Bruss Alberto,

iscritta al n. 663 del registro ordinanza 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,

dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per violazioni

edilizie, il pretore di Trieste, con ordinanza del 2 giugno 1997

(r.o. n. 663 del 1997), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 28 febbraio

1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), nella parte in cui non prevede la estensione della durata

della sospensione dell'azione penale relativa alle violazioni

edilizie fino alla definizione dell'eventuale ricorso giurisdizionale

avverso il diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata

violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione, ponendosi

irragionevolmente in contrasto con la esigenza di evitare pronunce

difformi del giudice penale e di quello amministrativo, con gravi

conseguenze in caso di sentenza penale di condanna con ordine di

demolizione, e ledendo, altresì, il principio costituzionale di

tutela giurisdizionale dell'interessato nei confronti del rifiuto di

concessione in sanatoria.

Considerato che questa Corte, già con la sentenza n. 85 del 1998,

pronunciata con riferimento alla diversa ipotesi di domanda di

condono, in relazione alla quale l'art. 39, comma 8, della legge 23

dicembre 1994, n. 724 non prevede la sospensione dell'azione penale

in pendenza della impugnazione in via giurisdizionale del

provvedimento di diniego della domanda di autorizzazione

paesaggistica in sanatoria per opere abusive in zona sottoposta a

vincolo, ha affermato che sul piano costituzionale non si pone per il

legislatore, come soluzione obbligata, la sospensione del

procedimento penale, quando sia pendente avanti ad un altro giudice

una controversia che debba risolvere una questione su un atto

pregiudiziale alla definizione del primo processo, essendosi anzi

andato affermando, in sede di disciplina positiva, il principio della

separazione dei giudizi e della autonomia ed indipendenza delle

giurisdizioni civile, amministrativa e tributaria da un lato, e

penale dall'altro, con le sole previsioni di ipotesi derogatorie

tassativamente previste da leggi;

che con la stessa decisione la Corte ha rilevato che la mancata

previsione della sospensione dell'azione penale non comporta

l'obbligo per il giudice penale di procedere in ogni caso, giungendo

alla condanna dell'imputato anche in pendenza avanti al giudice

amministrativo di giudizi sul diniego di rilascio di concessione

edilizia in sanatoria, potendo infatti egli esercitare tutti i poteri

processuali relativi alla scansione del procedimento, anche in ordine

alle verifiche istruttorie, ai tempi delle varie fasi, fino alla

eventuale applicazione, ove ne sussistano i presupposti, della

sospensione del dibattimento ex art. 479 cod. proc. pen., con effetti

sospensivi del decorso della prescrizione;

che pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 28 febbraio

1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal pretore di Trieste con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:309 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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