Dopo l'articolo 466 del codice di procedura penale, e' inserito il seguente: "Art. 466-bis (Indicazione degli atti utilizzabili). - Nei casi previsti dagli articoli 462, 463, 465 e 466, se non si procede alla effettiva lettura, e si tratta di atti gia' depositati a norma degli articoli 372 e 410, si devono specificamente indicare, d'ufficio, oltre che su richiesta delle parti, quelli utilizzabili nel prosieguo del procedimento. La richiesta di utilizzabilita' degli atti indicati nel comma precedente e' vincolante per il giudice. La specifica indicazione degli atti utilizzabili equivale alla loro effettiva lettura da parte del giudice".

Testo vigente dal 18 febbraio 1987

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1987-02-17;29~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari