Art. 343 c.p.p. — Autorizzazione a procedere

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Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, il pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell'articolo 344. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, e' fatto divieto di disporre il fermo o misure cautelari personali nei confronti della persona rispetto alla quale e' prevista l'autorizzazione medesima nonche' di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni. Si puo' procedere all'interrogatorio solo se l'interessato lo richiede. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona e' colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell'articolo 380 commi 1 e 2. Tuttavia, se la necessita' dell'autorizzazione concerne un membro del Parlamento o della Corte costituzionale, non possono essere compiuti atti diversi dall'arresto o dalle perquisizioni personali o domiciliari, ai quali puo' procedersi soltanto in caso di flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato, nei casi indicati nell'articolo 380 commi 1 e 2 lettere a), b), d), i), nonche' lettere c), f), g), h) se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non puo' essere revocata.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 22 giugno 2003

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art343 · fonte del testo

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