Corte costituzionale

Sentenza n. 88/1962

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1962 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del secondo

comma dell'art. 30 del Codice di procedura penale promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 maggio 1961 dal Pretore di Scalea nel

procedimento penale a carico di Pepe Giovannino, iscritta al n. 122 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961;

2) ordinanza emessa il 31 maggio 1961 dal Pretore di Scalea nel

procedimento penale a carico di Maiorana Vincenzo, iscritta al n. 123

del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 20 giugno 1962 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 5 maggio 1961 nel dibattimento a carico di

Pepe Giovannino, regolarmente notificata e pubblicata, e con altra

ordinanza nel procedimento a carico di Maiorana Vincenzo, emessa il 31

maggio, il Pretore di Scalea ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del secondo comma dell'art. 30 del Codice di procedura

penale, in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione.

La norma impugnata sarebbe innanzi tutto lesiva del principio di

eguaglianza sancito dall'art. 3. La facoltà concessa al Procuratore

della Repubblica di disporre, con provvedimento insindacabile. la

rimessione del procedimento innanzi al Pretore si risolve in una

evidente e inevitabile disuguaglianza di situazioni soggettive, ben

potendo il Procuratore della Repubblica emettere in un procedimento

richiesta di decreto di citazione al giudizio del Tribunale e in un

altro, per un reato analogo, disporre la rimessione al Pretore: e ciò

a seguito di apprezzamento insindacabile, e per ciò stesso difforme o

variabile nel tempo e nello spazio.

La norma impugnata sarebbe, inoltre, in contrasto con l'art. 25

della Costituzione. Richiamando la sentenza n. 22 del 1959 di questa

Corte l'ordinanza afferma che il principio della certezza del giudice

non va riferito all'esigenza che il cittadino sappia che a giudicarlo

per il suo reato sarà un giudice ordinario e non un giudice speciale,

bensì all'altra, non meno fondamentale in uno Stato di diritto, di

conoscere quale fra i giudici ordinari dovrà giudicare. Il concetto di

giudice naturale corrisponde a quello di giudice precostituito per

legge, cioè, come fu osservato nei lavori preparatori della

Costituzione, il giudice istituito in base a criteri generali fissati

in anticipo e non in vista di determinate controversie. Col

provvedimento di rimessione al Pretore si attua, secondo l'ordinanza,

una vera e propria deroga alla competenza, potendo essa disporsi fino a

che sia per la prima volta aperto il dibattimento, e cioè non solo

dopo che il fatto oggetto del giudizio è stato commesso, ma perfino

dopo l'inizio o lo svolgimento delle fasi istruttoria e

predibattimentale. Con la facoltà concessa al Procuratore della

Repubblica di scegliere il giudice non può dirsi con assoluta.

sicurezza che il giudice venga stabilito "per legge", dovendo questa

dettare regole obbiettive, fisse, tassative e costanti, e non già

affidare la designazione del giudice all'apprezzamento del Procuratore

della Repubblica, inevitabilmente soggettivo e diverso da ufficio ad

ufficio.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri con atto di intervento del 23

giugno 1961, ha concluso per la infondatezza della questione. A parte i

cenni sulla evoluzione della legislazione in materia e la critica che,

in termini di opportunità, può investire sia l'istituto della proroga

che quello della avocazione al Tribunale (art. 31, secondo comma, Cod.

proc. pen.), le argomentazioni dell'Avvocatura possono così

riassumersi:

1) Non sussiste alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione,

perché l'eguaglianza di trattamento, a parità di condizioni

soggettive, è a tutti assicurata. Chiunque abbia posto in essere una

condotta rilevante agli effetti penali va incontro alla possibile

applicazione del secondo e del terzo comma dell'art. 30 del Cod. proc.

pen.; né una violazione del principio sancito dall'art. 3 della

Costituzione può dirsi che si verifichi per il fatto che in pratica, a

posteriori, in alcuni casi si faccia luogo all'istituto della proroga e

in altri no.

2) Nemmeno è da ravvisarsi contrasto con l'art. 25 della

Costituzione. Contrariamente a quanto è stato ritenuto da una parte

della dottrina, secondo la quale l'art. 25 sarebbe stato dettato allo

scopo di impedire la deroga della competenza in relazione a una

determinata regiudicanda già insorta, e non già per far divieto della

creazione di giudici straordinari o speciali, al che provvede l'art.

102, l'Avvocatura sostiene che le due norme, sebbene collocate in parti

diverse della Costituzione per sopperire ad esigenze diverse, sono

tuttavia tali da non escludere una coincidenza nel loro contenuto.

3) Anche ammesso, comunque, che l'art. 25 contenga il divieto di

modificare la competenza in relazione a una determinata regiudicanda

già insorta, un tal divieto non riguarda la norma impugnata. Per

l'istituto ivi previsto, infatti, è ben nota in anticipo, cioè prima

che la regiudicanda insorga, l'alternativa della competenza,

chiaramente prestabilita dalla legge.

4) L'istituto della proroga della competenza si risolve in una

eccezione, preveduta dalla legge, alle regole sulla determinazione

della competenza; e se il giudice deve essere precostituito per legge,

la legge bene può disporre un margine nell'applicazione, purché siano

posti i criteri per l'esercizio della discrezionalità.

5) Per quanto riguarda l'esigenza della indipendenza della scelta

del giudice competente dalle circostanze concrete del fatto storico,

l'ordinamento vigente tradizionalmente prevede che si tenga talvolta

conto, in tale scelta, di quelle circostanze, e non soltanto della

fattispecie intesa come modello legale del fatto. Sotto questo aspetto

non si può ravvisare alcuna differenza fra l'istituto della proroga

della competenza e l'ipotesi di cui all'art. 32 del Cod. proc. pen.,

secondo comma (computazione delle cirscostanze aggravanti ai fini della

competenza).

6) Nessuna offesa subisce il principio secondo il quale il giudice

è solo vincolato dall'osservanza della legge e non da imposizioni che

gli pervengano dall'organo che proroga la competenza; e ciò perché il

giudice inferiore può declinare la competenza in tutti i casi in cui

ritenga che si debba pervenire in concreto all'applicazione di una pena

che superi la sua competenza, sia nella ipotesi in cui non ravvisi

l'applicabilità delle attenuanti ritenute dall'organo prorogante, sia

quando ritenga di non dover partire dal minimo di pena necessario per

rimanere nell'ambito della competenza. Considerato in diritto :

La questione sollevata è identica per le due ordinanze e va decisa

con unica sentenza.

1. - Un contrasto fra l'art. 30, secondo comma, del Cod. proc. pen.

e l'art. 3 della Costituzione è da ritenersi insussistente; e la

formulazione in questo senso della questione di legittimità

costituzionale muove probabilmente da una non netta distinzione fra il

momento legislativo e il momento applicativo della norma impugnata. La

quale non lede in alcun modo il principio dell'eguaglianza dei

cittadini davanti alla legge, in quanto le condizioni richieste per la

proroga della competenza non pongono alcuna discriminazione soggettiva,

e la proroga può essere egualmente disposta in confronto di qualsiasi

giudicabile. Che poi dai vari uffici, e secondo le rispettive diverse

tendenze ed esigenze, si faccia in pratica un uso difforme del potere

discrezionale attribuito dalla legge, è cosa che non riguarda il

giudizio di legittimità costituzionale, il cui oggetto è la norma

così come è posta nell'ordinamento, al di fuori di ogni

particolarità della sua applicazione.

2. - Diversa considerazione spetta, invece, alla questione di

legittimità costituzionale in riferimento all'art. 25, primo comma,

della Costituzione, in forza del quale nessuno può essere distolto dal

giudice naturale precostituito per legge.

La locuzione "giudice naturale", come sostanzialmente questa Corte

ha ritenuto anche in precedente sentenza (n. 29 del 1958), non ha

nell'art. 25 un significato proprio e distinto, e deriva per forza di

tradizione da norme analoghe di precedenti Costituzioni, nulla in

realtà aggiungendo al concetto di "giudice precostituito per legge".

A sostegno delle sue conclusioni, l'Avvocatura dello Stato ritiene

di fare un certo credito alla tesi secondo la quale il divieto di

sottrazione al giudice naturale coinciderebbe, almeno in parte, col

divieto della istituzione di giudici straordinari o speciali, tentando

con ciò un collegamento fra l'art. 25 e l'art. 102. Ma in realtà

queste due norme, a parte ogni considerazione circa la coincidenza

della istituzione di giudici straordinari con la sottrazione al giudice

naturale, hanno contenuto ben diverso. Anche se genericamente ispirate

ad una comune finalità di retto ordinamento delle funzioni di

giustizia, esse rispondono ad esigenze distinte, e cioè: unità della

giurisdizione per l'art. 102; divieto della costituzione del giudice a

posteriori per l'art. 25.

Si afferma che nell'art. 25 è sancito il principio della certezza

del giudice, e ciò è sostanzialmente vero; ma di un tal principio la

puntuale significazione è più efficacemente espressa nel concetto di

"pre-costituzione del giudice", vale a dire della previa determinazione

della competenza, con riferimento a fattispecie astratte realizzabili

in futuro, non già, a posteriori, in relazione, come si dice, a una

regiudicanda già insorta. Posto ciò, la questione di legittimità

costituzionale, rapportata all'art. 25, si riduce a stabilire se il

concetto di "giudice precostituito per legge" sia da intendere soltanto

nel senso di una competenza fissata, senza alternativa, immediatamente

ed esclusivamente dalla legge, ovvero debba estendersi ad includere la

possibilità, in ordine alla stessa materia, dell'alternativa fra un

giudice e un altro, preveduta dalla legge, ma risolubile, a posteriori,

con provvedimento singolo, in relazione ad un dato procedimento.

3. - La Corte è per la prima delle due soluzioni, ritenendo che

l'art. 25 abbia sul punto in questione stabilita una riserva assoluta

di legge.

Indubbiamente l'istituto della proroga della competenza,

notoriamente ispirato ad esigenze pratiche di funzionamento degli

uffici giudiziari, non rappresenta, fra quelle possibili, una deroga di

primaria importanza; ed è a ben più gravi attentati ai diritti del

cittadino, a ben diverse deviazioni dal retto svolgimento dei giudizi

che risale il principio della precostituzione del giudice, così

energicamente e continuamente riaffermato fra le garanzie dello Stato

di diritto da trovare una sua propria e tradizionale espressione nel

concetto di giudice naturale. Niente autorizza, tuttavia, in una netta

e non equivoca determinazione del principio stesso, a dare ingresso a

queste sia pur minori e meno pericolose deviazioni. Nella norma

costituzionale in esame, infatti, nessun elemento si rinviene che

consenta di indulgere alla interpretazione più larga; e bisogna,

d'altra parte, riconoscere che se il principio stabilito dalla norma

stessa è quello della precostituzione e, quindi, della certezza del

giudice, una tale certezza non può dirsi realizzata allorché sia pure

per legge, è preveduta un'alternativa come quella dell'art. 30 del

Cod. proc. penale. E ciò non senza considerare che precostituzione del

giudice e discrezionalità nella sua concreta designazione sono criteri

fra i quali non si ravvisa possibile una conciliazione.

Né contro la soluzione accolta varrebbe invocare la possibilità,

da parte del Pretore, di declinare eventualmente, riconoscendone

inesistenti i presupposti, la competenza attribuitagli ex art. 30. Ciò

rientra evidentemente fra i poteri che istituzionalmente competono al

giudice e che la proroga della competenza non può certo modificare; ma

l'uso che si faccia di un tal potere non vale certo ad eliminare la

originaria incertezza della competenza.

4. - Se, dunque, il principio della precostituzione del giudice

tutela nel cittadino il diritto a una previa non dubbia conoscenza del

giudice competente a decidere, o, ancor più nettamente, il diritto

alla certezza che a giudicare non sarà un giudice creato posteriori in

relazione a un fatto già verificatosi, non ha rilevanza che il

provvedimento di proroga sia emesso dal Pubblico Ministero (art. 30,

comma secondo), ovvero dal Giudice istruttore o dalla Sezione

istruttoria (art. 30, comma terzo). Comunque più grave, in relazione

ai principi fondamentali del processo, possa apparire la prima ipotesi,

l'una e l'altra si equivalgono sul piano della legittimità

costituzionale, eguale essendo il contrasto che ciascuna di esse

realizza di fronte al principio della precostituzione del giudice.

Ciò importa che, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, si

debba dichiarare la illegittimità costituzionale anche del terzo comma

dello stesso art. 30 del Cod. proc. pen, il quale estende al Giudice

istruttore e alla Sezione istruttoria la stessa facoltà attribuita dal

comma secondo al Procuratore della Repubblica. Del pari, e per le

considerazioni già fatte in ordine all'art. 30, non può esservi

dubbio che nell'identico contrasto con l'art. 25 venga a trovarsi il

secondo comma dell'art. 31 del Cod. proc. pen, che dà facoltà al

Procuratore della Repubblica di disporre la rimessione al Tribunale dei

procedimenti di competenza del Pretore; e così anche l'art. 10 del

R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n.

835, in forza del quale i procedimenti a carico di minori degli anni

diciotto, che per l'art. 9 della stessa legge sono attribuiti alla

competenza del Tribunale per i minorenni, possono, con provvedimento

ingiudicabile del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per

i minorenni, essere rimessi al Pretore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sui giudizi riuniti elencati in epigrafe:

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 30, secondo

comma, del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25,

primo comma, della Costituzione;

dichiara, altresì, in applicazione dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale: del comma terzo

dello stesso art. 30 del Codice di procedura penale; del comma secondo

dell'art. 31 del Codice di procedura penale; dell'art. 10 del R.D.L. 20

luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e il funzionamento del

Tribunale per i minorenni, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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