Corte costituzionale

Ordinanza n. 21/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30, secondo

comma, e 31, secondo comma, del Codice di procedura penale, promossi

con le sottoelencate ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 giugno 1962 dal Tribunale di Salerno nel

procedimento penale a carico di Amorelli Sabatino e Irace Luigi,

iscritta al n. 120 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962;

2) ordinanza emessa il 10 luglio 1962 dal Pretore di Eboli nel

procedimento penale a carico di Panico Umberto, Somma Adamo e Giordano

Francesco, iscritta al n. 167 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1962;

3) ordinanza emessa il 10 luglio 1962 dal Pretore di Eboli nel

procedimento penale a carico di Izzo Giovanni, iscritta al n. 168 del

Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 279 del 3 novembre 1962;

4) ordinanza emessa il 10 luglio 1962 dal Pretore di Eboli nel

procedimento penale a carico di Marra Michele, Marra Nicola, Marra

Amalio e Corrado Carmelo, iscritta al n. 174 del Registro ordinanze

1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del

10 novembre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle

ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31,

secondo comma, del Codice di procedura penale in relazione agli artt.

3, 25, Primo comma, e 101 della Costituzione;

Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte,

la quale, con la sentenza del 3 luglio 1962, n. 88, ha dichiarato la

illegittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31,

secondo comma, del Codice di procedura penale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, del

Codice di procedura penale sollevata con le predette ordinanze e ordina

la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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