Ordinanza n. 21/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30, secondo
comma, e 31, secondo comma, del Codice di procedura penale, promossi
con le sottoelencate ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 giugno 1962 dal Tribunale di Salerno nel
procedimento penale a carico di Amorelli Sabatino e Irace Luigi,
iscritta al n. 120 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962;
2) ordinanza emessa il 10 luglio 1962 dal Pretore di Eboli nel
procedimento penale a carico di Panico Umberto, Somma Adamo e Giordano
Francesco, iscritta al n. 167 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1962;
3) ordinanza emessa il 10 luglio 1962 dal Pretore di Eboli nel
procedimento penale a carico di Izzo Giovanni, iscritta al n. 168 del
Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 279 del 3 novembre 1962;
4) ordinanza emessa il 10 luglio 1962 dal Pretore di Eboli nel
procedimento penale a carico di Marra Michele, Marra Nicola, Marra
Amalio e Corrado Carmelo, iscritta al n. 174 del Registro ordinanze
1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del
10 novembre 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle
ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31,
secondo comma, del Codice di procedura penale in relazione agli artt.
3, 25, Primo comma, e 101 della Costituzione;
Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte,
la quale, con la sentenza del 3 luglio 1962, n. 88, ha dichiarato la
illegittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31,
secondo comma, del Codice di procedura penale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, del
Codice di procedura penale sollevata con le predette ordinanze e ordina
la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte