Corte costituzionale

Ordinanza n. 325/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1988 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, ultimo

comma, del codice di procedura penale, nel testo introdotto dall'art.

1 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza

penale e sull'appello contro le sentenze del pretore), promosso con

ordinanza emessa il 26 ottobre 1985 dal Pretore di Urbino, iscritta

al n. 865 del registro ordinanze 1985 e pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 23 prima serie speciale, dell'anno

1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto, in fatto, che con ordinanza 26 ottobre 1985 il Pretore

di Urbino sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 31, ult. co., cod. proc. pen. , nel testo introdotto

dall'art. 1 legge 31 luglio 1984 n. 400, con riferimento all'art. 3,

primo co., Cost.;

che, secondo il pretore, l'attribuzione alla competenza

pretorile di taluni reati, che appartenevano alla competenza del

tribunale, ha determinato una situazione di disuguaglianza per coloro

che hanno commesso il fatto dopo l'entrata in vigore della nuova

legge sotto più di un profilo;

che l'incompatibilità rispetto al principio di cui al primo

comma dell'art. 3 Cost. si verificherebbe, infatti, perché imputati

di reati anche meno gravi, o almeno di pari gravità, e coloro che

hanno commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della nuova

legge, restano affidati alla superiore competenza di un organo

collegiale, che offre garenzie di maggiore ponderatezza del giudizio,

e di terzietà, in quanto restano distinte in quel procedimento le

funzioni requirenti da quelle giudicanti, a differenza di quanto

accade nel procedimento pretoreo dove lo stesso magistrato giudica al

dibattimento dopo avere magari compiuto atti di istruttoria;

che si è costituito nel giudizio innanzi alla Corte il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura

Generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione venga

dichiarata non fondata;

Considerato, in diritto, che nella specie trattasi di

maltrattamenti nei confronti del coniuge, accertati dai carabinieri

in istato di quasi flagranza dell'ultimo episodio, per essere accorsi

a seguito di segnalazione telefonica dei vicini, trovando tracce di

violenza recentissima sul mobilio e sul corpo della moglie, dalla

quale avevano ricevuto denunzia dell'abituale reiterazione di tali

episodi;

che, pertanto, non sembra sussistessero nella specie particolari

problemi di prova - come si asserisce teoricamente nell'ordinanza- in

guisa da doversi invocare le maggiori garenzie dell'organo collegiale

e dell'istruttoria attribuita ad organo diverso;

che, comunque, questa Corte ha già valutato gli argomenti

addotti dal rimettente dichiarandoli non fondati con sent. 15

dicembre 1986 n. 268;

che, peraltro, non sembrano irrazionali i criteri di scelta

utilizzati dal legislatore nell'attribuire al pretore la competenza

in ordine a taluni delitti, prescindendo dalla misura della pena, in

quanto è stato dato rilievo alla minore gravità sociale delle

conseguenze, ed è ormai notorio che legge-delega e progetto del

nuovo codice processuale prevedono espressamente siffatta

attribuzione, che, del resto, discende dai poteri discrezionali del

legislatore;

che, infine, come pure è stato rilevato nella citata sentenza,

non vi può essere diversa alternativa, quanto alla data, se non

quella di far discendere gli effetti voluti a far epoca dall'entrata

in vigore della legge che dispone un diverso assetto processuale:

salva l'ipotesi di un diritto transitorio per i procedimenti in

corso, che però dipende esclusivamente da quei poteri discrezionali

del legislatore che in questa sede non possono essere censurati;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 31, ult. co., cod. proc. pen., nel testo

introdotto dall'art. 1 della legge 31 luglio 1984 n. 400, sollevata

dal pretore di Urbino con ordinanza 26 ottobre 1985, in riferimento

all'art. 3, primo co., Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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