Corte costituzionale

Sentenza n. 59/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1993 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 15 aprile 1992 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento

penale a carico di Gentile Giuseppe, iscritta al n. 349 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In sede di atti preliminari al dibattimento da celebrarsi a

carico di Gentile Giuseppe per il reato di peculato militare

continuato (artt. 81 cpv. cod. pen. e 215 cod. pen. mil. di pace), il

Tribunale militare di Padova - rilevando che nei confronti

dell'imputato il giudice ordinario aveva pronunciato, per il medesimo

fatto (qualificato come peculato ex art. 314 cod. pen. ) sentenza di

applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. non ancora passata

in giudicato e che il Giudice per le indagini preliminari presso lo

stesso Tribunale militare aveva, il 28 febbraio 1992, attivato la

procedura per la risoluzione del conflitto di giurisdizione - ha

sollevato, con ordinanza del 15 aprile 1992, una questione di

legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, del codice di

procedura penale, in quanto prevede che la denuncia del conflitto di

giurisdizione e la conseguente ordinanza "non hanno effetto

sospensivo sui procedimenti in corso".

Secondo il Tribunale rimettente, tale disposizione - a suo avviso

innovativa rispetto alla prevalente interpretazione dottrinale e

giurisprudenziale del corrispondente art. 53 del cod. proc. pen. del

1930 - contrasta con gli artt. 2 e 3 della Costituazione, perché

"costringe l'imputato a difendersi per un medesimo fatto dinanzi a

più giudici, con evidente compromissione dei suoi diritti

fondamentali e sostanziale, ingiustificato aggravio della sua

situazione nei confronti dell'Autorità".

Considerato, poi, che i procedimenti in conflitto, nelle more del

giudizio risolutivo, possono persino giungere, uno solo o anche tutti

e due, al giudicato, la disposizione impugnata confliggerebbe con gli

artt. 25, primo comma e 103, terzo comma, della Costituzione, in

quanto permette che l'imputato sia distolto dal giudice naturale e,

quando si tratti di conflitto tra giudice ordinario e giudice

militare, che quest'ultimo conosca di un reato estraneo alla sua

giurisdizione.

Sarebbero, infine, violati anche gli artt. 97, 76 e 77 della

Costituzione, in quanto la mancata sospensione sarebbe in contrasto

con l'esigenza del buon andamento dell'amministrazione della

giustizia e non troverebbe riscontro nella direttiva n. 15 dell'art.

2 della legge delega n. 81 del 1987.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata infondata.

Quanto alla prima censura, l'Avvocatura osserva la norma impugnata

è la conseguenza di una scelta ben ponderata basata sulla autonomia

dei procedimenti - i cui possibili contrasti vanno composti in sede

esecutiva (art. 669 cod. proc. pen.) - e sull'esigenza di pervenire

ad una loro definizione in tempi contenuti, non dilatabili

indeterminatamente ed oltre misura. Ed infondate sarebbero anche le

altre censure, dato che è rispettata tanto la precostituzione per

legge del giudice che la giurisdizione dei tribunali militari e che

nella direttiva n. 15 non vi è alcun riferimento che si ponga in

contrasto, sia pure potenziale, con la disposizione in esame. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale militare

di Padova dubita che l'art. 30, terzo comma, cod. proc. pen. , in

quanto dispone che la denuncia del conflitto di giurisdizione e la

conseguente ordinanza non hanno effetto sospensivo sui procedimenti

in corso, contrasti:

con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, per l'ingiustificato

aggravio della posizione dell'imputato, costretto a difendersi per un

medesimo fatto dinnanzi a più giudici.

con gli artt. 25 e 103, terzo comma, della Costituzione, perché

consentirebbe che l'imputato sia distolto dal giudice naturale e che

il Tribunale militare conosca di un reato estraneo alla sua

giurisdizione.

con gli artt. 97, 76 e 77 della Costituzione, perché la norma

sarebbe in contrasto con le esigenze di buon andamento

dell'amministrazione della giustizia e non troverebbe riscontro nella

direttiva n. 15 della legge delega.

2. - La questione non è fondata.

Va preliminarmente precisato che l'assunto del giudice a quo

secondo cui la norma impugnata sarebbe innovativa rispetto alla

prevalente interpretazione dottrinale e giurisprudenziale del

corrispondente art. 53 del codice di rito del 1930 non è esatto.

Tale disposizione non conteneva una regola espressa sul punto, ma

la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che in pendenza del

conflitto di giurisdizione potessero comunque compiersi gli atti

urgenti, e quella prevalente - contrastata solo da una parte della

dottrina - che fosse consentito espletare anche quelli non urgenti.

Nel nuovo codice, ispirato in via generale a criteri di autonomia

dei procedimenti (cfr., ad es., gli artt. 2, 3, 12, 18, 479) e di

"massima semplificazione nello svolgimento del processo" (art. 2,

punto 1 della legge delega), quest'ultimo obiettivo è stato

perseguito, da un lato delimitando l'area dei conflitti di

giurisdizione col porre a loro presupposto l'identità del fatto e

della persona imputata, dall'altro stabilendo espressamente che

l'ordinanza e la denuncia del conflitto non hanno effetto sospensivo

dei procedimenti in corso e, correlativamente, che alla Corte di

cassazione va rimessa (solo) copia degli atti necessari alla sua

risoluzione.

Considerando che la denuncia del conflitto fa sorgere in capo al

giudice l'obbligo di investirne la Corte di cassazione, senza che

egli possa rivalutarne l'ammissibilità (e salva solo la facoltà di

formulare le proprie osservazioni), è del tutto ragionevole che il

legislatore abbia escluso l'effetto sospensivo, per evitare che

denunce di conflitti manifestamente inesistenti o pretestuosi si

traducano in uno strumento per paralizzare temporaneamente le sorti

del processo (cfr. Relazione al progetto preliminare, p. 18) e

possano incidere sui termini di custodia cautelare e di prescrizione.

3. - Tanto premesso, deve innanzitutto escludersi che la norma che

impedisce l'effetto sospensivo violi la direttiva n. 15 della legge

delega, dato che questa non si occupa specificamente del punto e che,

anzi, nella disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza

si è inteso lasciare al legislatore delegato "il massimo di

flessibilità" (cfr. il parere del relatore per la Commissione

Giustizia reso all'Assemblea della Camera nella seduta del 10 luglio

1984, n. 161, p. 15483).

Nemmeno possono dirsi violati gli artt. 25 e 103 della

Costituzione, dato che le norme sui conflitti servono proprio a

stabilire quale sia il giudice naturale e se, in particolare, vi sia

o meno giurisdizione dei tribunali militari, sicché nelle more della

loro risoluzione l'individuazione del giudice cui spetta procedere è

a priori incerta. Tanto meno, poi, può dirsi leso l'art. 97 della

Costituzione, giacché, come si è detto, la norma impugnata mira

proprio ad evitare che il buon andamento dell'amministrazione della

giustizia possa essere pregiudicato da denuncia di conflitti

inesistenti o pretestuosi.

Certo, la circostanza che nelle more della risoluzione del

conflitto l'imputato sia costretto a difendersi per lo stesso fatto

innanzi a più giudici è inconveniente non trascurabile. Ma, a parte

che la disciplina legislativa ha cercato di contenerlo in limiti

temporali ristretti, la già illustrata validità delle ragioni poste

a base della norma impugnata induce ad escludere che si tratti di

aggravio ingiustificato e perciò lesivo degli artt. 2 e 3 della

Costituzione. Il che non toglie che sia auspicabile un intervento

legislativo volto ad approntare una disciplina idonea a contemperare

in modo diverso gli interessi in gioco.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 30, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata

in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 76, 77, 97 e 103, terzo comma,

della Costituzione dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del

15 aprile 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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