Art. 271 c.p.p. — Divieti di utilizzazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 2018 al 22 settembre 2018. Leggi il testo vigente →

I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3. ((1-bis. Non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo.)) 253 Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 ((, 1-bis)) e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato. 253

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216

253

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Testo in vigore dal 26 gennaio 2018 al 22 settembre 2018

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 443/2004

    Questione infondata
    29 dicembre 2004

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 268, comma 3, del codice di procedura penale, norma in forza della quale il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, che le operazioni di intercettazione siano compiute mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, unicamente quando gli impianti installati nella procura della Repubblica risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, e dell’art. 271, comma 1, del medesimo codice, nella parte in cui prevede l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, qualora non siano state osservate le disposizioni di cui al citato art. 268, comma 3. Identica questione, successivamente alla ordinanza di rimessione, è stata dichiarata manifestamente infondata, sulla base del rilievo che l’avere il legislatore privilegiato, per l’effettuazione delle operazioni di intercettazione, l’impiego degli apparati esistenti negli uffici giudiziari – dettando una disciplina volta a circoscrivere, con apposite garanzie, l’uso di impianti esterni – non può qualificarsi, in sé, come scelta arbitraria, avuto riguardo anche alla particolare invasività del mezzo nella sfera della segretezza e libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiata, escludendosi che rientri tra i compiti della Corte “inseguire” il progresso tecnologico, valutando se esso renda necessario od opportuno un adeguamento o, addirittura, il superamento delle originarie regole di cautela, trattandosi, al contrario, di valutazione istituzionalmente rimessa al legislatore, al pari dello stabilire se la violazione delle regole in questione debba essere o meno equiparata, sul piano della sanzione processuale, alla carenza dell’autorizzazione e all’esecuzione delle intercettazioni al di fuori dei casi consentiti dalla legge, ed escludendosi altresì che le disposizioni censurate incidano sull’obbligo del pubblico ministero di esercitare l’azione penale, limitandosi esse a stabilire le “garanzie tecniche” di espletamento di un mezzo di ricerca della prova particolarmente invasivo, mentre non può istituirsi alcuna utile comparazione con la disciplina delle intercettazioni preventive, di cui all’art. 226 disp. att. cod. proc. pen., le quali, mirando non ad accertare reati, ma a prevenirne la commissione, sono caratterizzate — proprio in relazione a tale diversità — da una disciplina distinta e da un livello di garanzie complessivamente inferiore rispetto alle intercettazioni regolate dalle disposizioni di cui agli artt. 266 e seguenti del codice di rito. - Sulla disciplina della localizzazione degli impianti per le intercettazioni telefoniche, v. le citate ordinanze nn. 304/2000, 259/2001 e 209/2004.

    Art. 268 c.p.p. · Art. 271 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 209/2004

    Questione infondata
    6 luglio 2004

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 268, comma 3, e 271, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della…

    Art. 268 c.p.p. · Art. 271 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 472/2002

    Questione inammissibile
    22 novembre 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 268, comma 3, e 271, comma 1, del codice di procedura penale, denunziati, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui - secondo l'interpretazione della Corte di cassazione - prevedono che tutte le operazioni di intercettazione, e non soltanto quelle telefoniche, possano essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, salvo motivato provvedimento di deroga del pubblico ministero, in ragione della insufficienza o inidoneità di detti impianti e della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza e ciò a pena di inutilizzabilità dei risultati delle operazioni stesse. Il rimettente utilizza infatti il giudizio di costituzionalità per un fine ad esso estraneo, in quanto propone la questione al scopo di ricevere dalla Corte un improprio avallo ad una determinata interpretazione - ritenuta preferibile - mentre tale attività è rimessa al giudice di merito, tanto più in presenza di indirizzi giurisprudenziali non stabilizzati. - Per decisioni nello stesso senso, cfr., 'ex plurimis', le citate ordinanze n. 199, n. 233 e n. 351/2001.

    Art. 268 c.p.p. · Art. 271 c.p.p. · Art. 76 cost. · Art. 2 Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 26 gennaio 2018. 1 parola tolta, 45 parole aggiunte.

… state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3. tolto: Non aggiunto: 1-bis. Non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate … del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1aggiunto: , 1-bis e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216

    Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art271 · fonte del testo

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