Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1973 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1970

dal pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento penale a

carico di Barone Pietro, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1971

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 del 24

febbraio 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1973 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

A seguito di una denunzia per falsa testimonianza, sporta da

Rosalia Alpedone contro Pietro Barone, e di altra, per calunnia, sporta

dal Barone contro la Alpedone, il procuratore della Repubblica presso

il tribunale di Messina, ai sensi dell'art. 18 del codice di procedura

penale, riservando ogni determinazione in ordine al secondo reato,

rimetteva il primo alla cognizione del pretore di Barcellona Pozzo di

Gotto. Il quale, con ordinanza del 24 giugno 1970, emessa in sede

dibattimentale, su istanza della difesa, riteneva rilevante e non

manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale della

norma sopra citata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Premesso che, nella fase iniziale dell'istruzione, la riunione dei

procedimenti connessi, secondo la dottrina e la giurisprudenza, sarebbe

obbligatoria, il pretore afferma che il potere di differire un

procedimento fino all'esito di altro connesso potrebbe tradursi in una

facoltà di deroga alla competenza precostituita dagli artt. 45 e 46

cod. proc. pen., e consentirebbe di rompere il relativo vincolo di

connessione, in contrasto con l'art. 25, primo comma, Cost.,

analogamente a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale in altre

ipotesi di rimessione del processo penale (artt. 30, secondo e terzo

comma, 31, secondo comma, cod. proc. pen.; art. 10 r.d.l. 20 luglio

1934, n. 1404).

Nel giudizio innanzi a questa Corte non si è costituita la parte

privata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto

depositato il 1 ottobre 1970, chiedendo che la questione sia dichiarata

non fondata.

Per contestare l'assunto del pretore sull'obbligatorietà della

riunione dei procedimenti connessi, l'Avvocatura si richiama

all'attuale orientamento giurisprudenziale. Sostiene, poi, che, a

differenza di tutti i casi in cui sono state dichiarate illegittime

norme del codice di procedura penale o di altre leggi per violazione

dell'art. 25 della Costituzione, in quello in esame la vis actractiva

della competenza per connessione non opera ex lege, bensì solo in

forza di un provvedimento discrezionale. Dal che deriverebbe che gli

effetti della connessione sulla competenza non siano da considerare

come una precostituzione in astratto del giudice; ciò risulterebbe

anche dall'art. 46, secondo comma, cod. proc. pen., che, anche dopo la

riunione dei procedimenti, ne consente la separazione. E questa, nei

procedimenti previsti dalla norma denunziata, non farebbe che riportare

il procedimento nel suo alveo naturale. Considerato in diritto :

1. - È stata sottoposta alla Corte la seguente questione: se

l'art. 18 del codice di procedura penale, consentendo, al giudice

investito di un procedimento la cui definizione dipenda da quella di

altro procedimento, di non disporre la riunione dei medesimi, nel caso

in cui questa, pur essendo possibile, non si ritenga opportuna (con il

conseguente rinvio del primo procedimento sino a che non sia

pronunciata la sentenza istruttoria di proscioglimento non più

soggetta a impugnazione o, nel giudizio, sentenza irrevocabile o sia

diventato esecutivo il decreto penale di condanna, alla stregua

dell'art. 3, secondo comma, cod. proc. pen.), determini una deroga alle

regole sulla connessione dettate dagli artt. 45 e 46 cod. proc. pen. e

violi l'art. 25, primo comma, della Costituzione, per il quale "nessuno

può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge".

2. - La questione non è fondata.

Anzitutto va rilevato che è fuori di luogo il richiamo al problema

relativo alla rimessione (discrezionale) dei procedimenti ad un giudice

diverso da quello originariamente competente (artt. 30, secondo e terzo

comma, 31, secondo comma, cod. proc. pen.; 10 r.d.l. 20 luglio 1934,

n. 1404), la quale è stata dichiarata costituzionalmente illegittima

da questa Corte (sentenza n. 88 del 1962), giacché qui non si tratta,

come nelle predette ipotesi di cui agli articoli testé citati, della

facoltà discrezionale di rimettere la cognizione del reato ad un

giudice diverso da quello competente secondo le regole generali o da

quello che risulti competente in base ai principi della connessione,

sibbene della facoltà di mantenere ferma, per i due procedimenti che

si trovano in relazione di dipendenza, la trattazione separata innanzi

ai rispettivi giudici: il che non importa alcuna deroga al precetto

sulla precostituzione per legge del giudice naturale.

La riunione dei procedimenti è dalla legge prevista per mere

ragioni di economia processuale; e anche quando ricorrano casi di

connessione, con possibile spostamento di competenza, detta riunione

risponde ad un criterio che non ha carattere assoluto, tanto che l'art.

50 cod. proc. pen. stabilisce che la inosservanza delle regole relative

alla connessione non produce nullità, salvo alcune ipotesi

espressamente ivi previste; e, pur se siasi fatto luogo allo

spostamento di competenza per connessione, si può procedere alla

separazione dei procedimenti, non solo in sede di dibattimento (art.

414 cod. proc. pen.), ma anche in sede istruttoria mediante il

cosiddetto stralcio ex art. 46, secondo comma. Questo prevede, appunto,

la separazione di procedimenti connessi se nell'istruzione "si

manifesta per alcuni imputati o per qualche reato la necessità di

indagini per le quali non si possa procedere prontamente alla chiusura

dell'istruzione o sussistono particolari motivi perché questa sia

ritardata" (a proposito di che questa Corte ha dichiarato non fondata

la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art.

25, primo comma, Cost., con sentenza n. 139 del 1971).

A prescindere dalla problematica relativa alla precostituzione del

giudice e dalla risposta che, quanto alla connessione, ha dato la Corte

con la mentovata sentenza n. 139 del 1971, per cui "la nozione di

giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa

di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle

disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri

che razionalmente valutano i disparati interessi posti in gioco dal

processo" e per cui, altresì, lo stralcio di un procedimento da altro

obiettivamente connesso (art. 45 cod. proc. pen.) "si innesta nel

sistema della competenza per connessione, portandovi non eccezione, ma

contenuto"; a prescindere da tutto ciò, quel che rileva si è che,

nella questione concernente l'art. 18, non dell'istituto della

connessione si tratta, bensì del diverso istituto della

pregiudizialità, che resiste o può resistere, per imprescindibili

ragioni logiche, alla riunione dei procedimenti: orbene, nella

fattispecie, l'azione penale esercitata (per la falsa testimonianza) ha

dato luogo ad un procedimento penale dalla cui definizione certamente

dipende - almeno sul piano della materialità e, ovviamente, con pieno

disimpegno circa l'elemento psicologico - la definizione dell'altro

procedimento (per calunnia).

Del resto, il dubbio di costituzionalità in altra occasione sorto

- e già disatteso dalla Corte: sentenza n. 130 del 1963 - atteneva

allo spostamento della competenza per la vis actractiva (artt. 45 e 46,

primo comma, cod. proc. pen.), e non come nella specie, alla permanenza

del procedimento dinanzi al giudice che le norme più generali (artt.

29-44 cod. proc. pen.) rendono competente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento

all'art. 25, primo comma, della Costituzione dal pretore di Barcellona

Pozzo di Gotto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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