Corte costituzionale

Ordinanza n. 275/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 31

maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) come modificato

dall'art. 22, comma 01, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche

urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di

contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni,

nella legge 7 agosto 1992, n. 356, promossi con n. 3 ordinanze emesse

il 5 maggio 1995, il 28 aprile 1995 e il 22 settembre 1995 dal

Tribunale di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn. 488, 489 e 840

del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 38 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che con ordinanza del 28 aprile 1995 (r.o. 489 del 1995)

il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575

(Disposizioni contro la mafia), nel testo modificato, da ultimo,

dall'art. 22, comma 01, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito,

con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, in riferimento

agli articoli 3 e 97 della Costituzione;

che la norma è censurata dal Tribunale nella parte in cui

attribuisce la facoltà di promuovere il procedimento per

l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di persone

indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, al

procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario

dimora la persona anziché al procuratore della Repubblica presso il

tribunale del capoluogo del distretto in cui ricade il luogo di

dimora del proposto;

che ad avviso del Tribunale rimettente l'anzidetta attribuzione

del potere di impulso del procedimento di prevenzione al procuratore

"circondariale" della Repubblica si rivelerebbe irragionevole e non

coordinata con l'attribuzione - effettuata dal d.-l. 20 novembre

1991, n. 367, convertito, con modificazioni, nella legge 20 gennaio

1992, n. 8 - al procuratore distrettuale della Repubblica delle

funzioni di pubblico ministero nei procedimenti penali per i reati di

criminalità organizzata (art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.);

che tale differenziazione comporterebbe un pregiudizio sul piano

dell'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione - nella

quale andrebbe inclusa anche l'amministrazione giudiziaria - in

quanto gli elementi in base ai quali è possibile formulare la

proposta per la misura preventiva emergerebbero proprio nel corso

delle indagini preliminari relative ai reati di stampo mafioso e

sarebbero quindi nella disponibilità del procuratore della

Repubblica individuato ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., il

quale non sarebbe, d'altra parte, obbligato a trasmettere gli

elementi di cui dispone al procuratore presso il tribunale

circondariale, se non in limitate ipotesi;

che la denunciata discrasia normativa non troverebbe neppure

adeguato bilanciamento nell'attribuzione del potere di impulso in

argomento anche al Procuratore nazionale antimafia (ex art. 22, comma

01, del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del

1992, ulteriormente modificativo della norma impugnata), essendo tale

potere, oltre che sistematicamente "spurio", comunque riferibile alle

sole misure di prevenzione personali e non anche a quelle

patrimoniali;

che, inoltre, il giudice a quo ravvisa nella disposizione

denunciata un profilo di contrasto con il principio di eguaglianza,

giacché l'accennata disciplina favorirebbe coloro che - quali

possibili destinatari della proposta di applicazione della misura di

prevenzione - dimorano in un circondario diverso da quello il cui

capoluogo è anche capoluogo del distretto, correlativamente

sfavorendo coloro per i quali i detti luoghi coincidono;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale, sottolineando da un lato l'estraneità del parametro

ex art. 97 della Costituzione all'ambito della funzione

giurisdizionale, e rilevando dall'altro la consapevolezza della

scelta legislativa censurata nonché la sua coerenza con il sistema

normativo di riferimento, ha concluso per una declaratoria di

infondatezza della questione;

che questioni analoghe a quella sopra detta sono state sollevate,

con due distinte ordinanze del 5 maggio e del 22 settembre del 1995

(r.o. 488 e 840 del 1995), dal medesimo Tribunale di Napoli;

che nei relativi giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato,

che, richiamando il precedente atto di intervento, ha concluso nel

medesimo senso della infondatezza delle questioni così ulteriormente

sollevate.

Considerato che le questioni prospettate sono sostanzialmente

identiche, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e

decisi congiuntamente;

che con la censura, formulata nei riguardi della disposizione che

individua gli organi cui è attribuito il potere di impulso del

procedimento di prevenzione, il Tribunale rimettente richiede a

questa Corte una pronuncia che sostituisca un ufficio del pubblico

ministero a un altro quanto alla titolarità di detto potere,

nell'assunto della maggiore, se non esclusiva, idoneità dell'ufficio

del procuratore distrettuale della Repubblica (art. 51, comma 3-bis,

cod. proc. pen.) a determinare l'avvio del procedimento in

questione;

che, dunque, la prospettiva cui mira la questione di

costituzionalità è quella della riunificazione, in capo al medesimo

ufficio del procuratore della Repubblica presso il tribunale del

capoluogo del distretto, della attribuzione delle funzioni di

pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di

primo grado per i reati indicati nel citato art. 51, comma 3-bis,

cod. proc. pen., e della attribuzione del potere di proposta per

l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi della legislazione

antimafia;

che simile prospettiva potrebbe trovare ingresso in questa sede

solo qualora potessero dirsi omogenee le rispettive funzioni che,

come si è detto, il Tribunale rimettente chiede di accentrare in

unico ufficio del pubblico ministero;

che, viceversa, l'anzidetta omogeneità non è ravvisabile, sotto

diversi profili;

che, in particolare, in primo luogo manca una regola di

necessaria coincidenza tra il pubblico ministero (distrettuale) che

compie le indagini per i reati di criminalità organizzata e quello

(sempre distrettuale) che, nell'ipotesi formulata dal rimettente,

avvia il procedimento di prevenzione, giacché, dovendosi effettuare

l'individuazione del procuratore della Repubblica nel processo penale

di riflesso dalla individuazione del giudice competente, i criteri di

determinazione della competenza territoriale (artt. 8, 9 cod. proc.

pen.) e le modificazioni di questa in ragione della connessione

(artt. 12, 16 cod. proc. pen.) ben possono portare alla

individuazione di un pubblico ministero distrettuale per il reato "di

mafia" diverso da quello (della "dimora") cui il giudice a quo chiede

venga attribuita la facoltà di avviare il procedimento delineato

dalle leggi n. 1423 del 1956 e n. 575 del 1965;

che, più in generale, devono essere sottolineate le profonde

differenze, di procedimento e di sostanza, tra le due sedi, penale e

di prevenzione: la prima ricollegata a un determinato fatto-reato

oggetto di verifica nel processo, a seguito dell'esercizio

dell'azione penale; la seconda riferita a una complessiva notazione

di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente

costituiscono reato e che sono localizzate attraverso il concetto di

"dimora" della persona, e altresì verificate in un procedimento che,

pur se giurisdizionalizzato, vede quali titolari dell'"azione" di

prevenzione soggetti diversi, appartenenti all'amministrazione

(Ministro dell'interno, con facoltà di delega ai prefetti, al

direttore della direzione investigativa antimafia e ad altri organi

dell'amministrazione della pubblica sicurezza; questore; nonché, in

precedenza, Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro

la delinquenza mafiosa);

che, alla luce dell'accennata diversità di funzione e di

struttura dell'accertamento penale e dello strumento di prevenzione

della pericolosità, il legislatore è variamente intervenuto a

regolare i punti di possibile interferenza tra le due sedi,

abbandonando originarie sovrapposizioni e, di seguito, regole

atipiche di pregiudizialità, per pervenire, da ultimo, alla

configurazione di ambiti di totale autonomia; salva l'opportuna

disposizione di coordinamento e di economia investigativa contenuta

nell'art. 23-bis, commi primo e secondo, della legge 13 settembre

1982, n. 646, menzionata del resto dal giudice a quo;

che, ulteriormente, è proprio nella linea di questa autonomia

reciproca dei due ordini di giudizi che il legislatore è intervenuto

(con l'art. 20 del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203) sull'impugnato

art. 2 della legge n. 575 del 1965, ricollegando la competenza

dell'organo abilitato alla proposta di prevenzione all'ambito

circondariale in cui ricade la dimora del proposto, secondo una

scelta, non censurabile in questa sede, di ulteriore accentuazione

della vicinanza tra l'organo di investigazione e la persona che ne è

oggetto, in funzione dell'efficienza degli accertamenti utili alla

formulazione della proposta;

che, con detta scelta, il legislatore ha quindi consapevolmente

mutato il precedente criterio di collegamento tra pubblico ministero

proponente e giudice (del capoluogo di provincia) competente a

decidere, rendendo altresì possibile la diversificazione tra il

procuratore della Repubblica che avvia il procedimento e quello che

svolge le funzioni di pubblico ministero davanti al tribunale

decidente;

che, nell'ambito di tale quadro normativo, la richiesta

sostituzione di un organo a un altro nella titolarità del potere di

impulso del procedimento, per quanto osservato, non può dirsi sotto

alcun profilo soluzione costituzionalmente imposta sul piano della

ragionevolezza del sistema;

che, al contrario, l'introduzione della regola processuale

richiesta dal giudice a quo, oltre a essere in antitesi con il quadro

anzidetto, produrrebbe essa stessa effetti di complessiva disarmonia,

poiché individuerebbe il solo procuratore distrettuale della

Repubblica quale ufficio del pubblico ministero abilitato ad avviare

il procedimento di prevenzione, e ciò anche in tutti quei casi nei

quali, pur facendosi applicazione della legge n. 575 del 1965, non

v'è connotato "mafioso" o comunque riferibile a contesti di

criminalità organizzata nel senso indicato dall'art. 51, comma 3-bis

cod. proc. pen. preso a norma di raffronto, vale a dire nelle ipotesi

di pericolosità non qualificata richiamate dall'art. 19 della legge

22 maggio 1975, n. 152;

che, relativamente al profilo di contrasto con l'art. 97 della

Costituzione, deve essere ribadita l'estraneità di detto parametro

all'esercizio della funzione giurisdizionale, nel suo complesso e in

relazione ai diversi provvedimenti che ne costituiscono espressione

(da ultimo, ordinanze nn. 159, 147, 99 e sentenza n. 84 del 1996);

che le questioni sollevate devono perciò essere dichiarate

manifestamente infondate, in riferimento a entrambi i parametri;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 31

maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), sollevate, in

riferimento agli articoli 3 e 97, primo comma, della Costituzione,

dal Tribunale di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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