Corte costituzionale

Sentenza n. 94/1963

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/06/1963 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del Codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1962 dal

Pretore di Moncalieri nel procedimento penale a carico di Didoli

Stefano, iscritta al n. 185 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 24 novembre 1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 24 aprile 1963 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Didoli Stefano,

agente giurato alle dipendenze dell'Amministrazione provinciale di

Torino, e quindi agente di polizia giudiziaria, imputato del reato di

lesioni volontarie commesse con arma, il Pretore di Moncalieri, con

ordinanza del 12 luglio 1962, sollevò di ufficio questione di

legittimità costituzionale dell'art. 16 del Codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 28 e 109 della Costituzione.

L'ordinanza, regolarmente notificata all'imputato, al Pubblico

Ministero presso il Tribunale di Torino e al Presidente del Consiglio

dei Ministri, comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del

Senato, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 300 del 24 novembre 1962.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituito con atto

di intervento e deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, depositato nella

cancelleria di questa Corte il 14 agosto 1962.

Secondo il Pretore, l'art. 16 del Cod. proc. penale si porrebbe

innanzi tutto in contrasto con l'art. 28 della Costituzione,

concernente la responsabilità dei funzionari e dipendenti dello Stato

e degli enti pubblici per gli atti commessi in violazione di diritti.

La norma impugnata, conferendo al Ministro della giustizia la

facoltà di sottrarre gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza

o di polizia giudiziaria alle conseguenze di reati da loro commessi in

servizio, introdurrebbe una limitazione al principio della eguale

responsabilità dei funzionari e dipendenti dello Stato. E poiché

l'art. 109 della Costituzione stabilisce che l'autorità giudiziaria

dispone direttamente della polizia giudiziaria, l'art. 16 del Cod.

proc. penale, realizzando un rapporto di dipendenza gerarchica degli

organi di polizia giudiziaria rispetto al Governo, sarebbe anche in

contrasto con la predetta norma costituzionale.

Secondo il Pretore non possono trarsi argomenti a favore della

legittimità costituzionale della norma impugnata dalle disposizioni

dell'art. 68 della Costituzione e dall'art. 3, terzo comma, della legge

costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, relative all'autorizzazione a

procedere rispettivamente per i parlamentari e per i giudici

costituzionali, in quanto non suscettibili di applicazione analogica, e

rappresenterebbero piuttosto un argomento in contrario.

Secondo l'Avvocatura dello Stato l'autorizzazione a procedere

sarebbe un istituto di antica tradizione, la continuità del quale di

per sé dimostrerebbe la importanza delle finalità cui sarebbe

ispirato. Esso andrebbe classificato nella categoria degli istituti,

come la querela o l'istanza, che subordinano la punibilità di dati

reati ad una determinata dichiarazione di volontà. Tanto nella

ipotesi dell'art. 16 del Cod. proc. penale, quanto in quelle relative

alle autorizzazioni contro funzionari amministrativi, verrebbe sempre

in evidenza uno stesso concetto: quello di tutelare l'esercizio di una

pubblica funzione al di fuori di ogni criterio di privilegio personale.

Trattasi in fondo dello stesso fondamento della prerogativa attribuita

ai giudici costituzionali in conformità del principio stabilito

direttamente dalla Costituzione per i membri del Parlamento. La

esistenza nella stessa Costituzione di una norma riguardante

l'autorizzazione a procedere appare all'Avvocatura dello Stato un

argomento a conferma della legittimità dell'istituto in esame nelle

sue varie forme. Tale norma (art. 68) avrebbe, infatti, trovato posto

direttamente nella Costituzione non perché rappresenterebbe una

eccezione al principio generale, ma perché non avrebbe potuto avere

altra collocazione data la particolare esigenza cui era chiamata a

rispondere.

Per quanto riguarda l'art. 109 della Costituzione, secondo il quale

l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria,

esso non può essere inteso nel senso di una dipendenza assoluta ed

esclusiva della polizia giudiziaria dalla Magistratura: e, comunque,

non sarebbe vulnerato dall'istituto dell'autorizzazione a procedere,

date le finalità e gli effetti che a questa andrebbero ricollegati.

In data 10 aprile 1963 l'Avvocatura ha presentata altra memoria,

nella quale, ribadendo le precedenti argomentazioni, osserva, per

quanto riguarda l'art. 28 della Costituzione, che questa è una norma

speciale rispetto a quella dell'art. 3 della Costituzione stessa, con

la quale questa Corte, nella sentenza n. 22 del 1959, non ritenne

incompatibile l'istituto dell'autorizzazione a procedere.

Relativamente all'art. 109 rileva che questa norma non pone la

polizia giudiziaria in un rapporto totale di assoluta dipendenza

dall'autorità giudiziaria, trattandosi di una dipendenza soltanto

funzionale e non anche amministrativa. Considerato in diritto :

La norma impugnata ha nel nostro ordinamento il suo immediato

precedente nell'art. 8 del D. L. 25 aprile 1919, n. 536, il quale

estese agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza la disposizione in

materia di uso delle armi preveduta dal R.D.L. 10 dicembre 1917, n.

1952. La introduzione nel Codice di procedura penale di questa

disposizione, dettata in una legge speciale per esigenze eccezionali

dello stato di guerra, non fu generalmente accolta con favore; e negli

stessi lavori preparatori del Codice trovò aperto contrasto nei pareri

della Corte di cassazione e di talune Università. In senso contrario

si è pronunciata, in ispecie più recentemente, anche gran parte

della dottrina.

La questione di legittimità costituzionale della predetta norma,

proposta con l'ordinanza del Pretore di Moncalieri non ha fondamento se

riferita all'art. 109 della Costituzione. La potestà che questo

articolo conferisce all'autorità giudiziaria di disporre direttamente

della polizia giudiziaria, se trova la sua piena giustificazione nelle

superiori esigenze della funzione di giustizia e nella necessità di

garentire alla magistratura la più sicura e autonoma disponibilità

dei mezzi di indagine, non subisce limitazioni per via dell'impugnato

art. 16 del Cod. proc. penale e dei rapporti di dipendenza gerarchica,

che l'ordinanza di rimessione pone in rilievo, fra gli organi della

polizia giudiziaria e il Governo. L'art. 109 pone la polizia

giudiziaria di fronte all'autorità giudiziaria in un rapporto di

subordinazione meramente funzionale, che non determina collisione

alcuna con l'organico rapporto di dipendenza burocratica e disciplinare

in cui i suoi organi si trovano col potere esecutivo.

Ritiene, invece, questa Corte che il contrasto si manifesti

chiaramente con l'art. 28 della Costituzione. Il potere conferito al

Ministro di grazia e giustizia di concedere o negare l'autorizzazione a

procedere a carico degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di

pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio, e relativi all'uso

delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, si traduce in una

violazione del principio della diretta responsabilità dei funzionari e

dipendenti dello Stato e degli enti pubblici. Il carattere processuale

della condizione posta dall'art. 16, che l'Avvocatura dello Stato tiene

a porre in rilievo, non vale ad escludere, in una integrale valutazione

della posizione dei cittadini di fronte alla legge, che attraverso

quella norma il principio della eguale e diretta responsabilità dei

funzionari subisca una effettiva violazione.

D'altra parte nemmeno può valere, a sostegno della legittimità

costituzionale della norma impugnata, l'altra argomentazione posta

dall'Avvocatura dello Stato, cioè che la norma in questione sia

dettata per stabilire non già un privilegio personale, bensì soltanto

una garanzia per la funzione. Anche ammettendo un siffatto generale

fondamento della norma, la Corte ritiene che esso non valga ad

escludere in definitiva la incidenza di essa sulla eguaglianza dei

soggetti di fronte alla responsabilità per gli atti commessi in

violazione dei diritti. Ciò, inoltre, appare ancora più evidente se

dal principio fissato dall'art. 28 della Costituzione, si risale, in

una più ampia considerazione del sistema, al generale principio di

eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione stessa, principio

per il quale una eccezione nel caso in esame non troverebbe, ad avviso

di questa Corte, il razionale fondamento di una effettiva diversità di

situazioni oggettive e soggettive.

È stato osservato che il nostro ordinamento prevede altre forme di

autorizzazioni a procedere (art. 68 della Costituzione; art. 3 della

legge costituzionale 9 febbraio 1948 Cit.); ma queste devono ritenersi

forme del tutto particolari, disposte dalla Costituzione a tutela della

piena autonomia di organi costituzionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 16 del Codice

di procedura penale, in riferimento all'art. 28 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1963:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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