Art. 152 c.p.p. — Notificazioni richieste dalle parti private
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022. Leggi il testo vigente →
Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022
