Art. 150 c.p.p. — Forme particolari di notificazione disposte dal giudice

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Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice puo' prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto. Nel decreto sono indicate le modalita' necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art150 · fonte del testo

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