Dopo l'articolo 167 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: Art. 167-bis - (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo). - "Nei casi di urgenza i soggetti diversi dall'imputato possono essere avvisati o convocati a mezzo del telefono, per ordine del giudice o del pubblico ministero, dal cancelliere, dal segretario o dalla polizia giudiziaria. Sull'originale dell'avviso o della convocazione e' annotato il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il giorno e l'ora della telefonata. La comunicazione deve essere effettuata mediante chiamata del numero telefonico della persona risultante dagli elenchi ufficiali. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione. Dell'avvenuta comunicazione e' data conferma al destinatario mediante telegramma. Quando non e' possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti la notificazione e' eseguita, per estratto, mediante telegramma".

Testo vigente dal 24 maggio 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152~art33 · fonte del testo

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