Art. 149 c.p.p. — Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo

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Nei casi di urgenza, il giudice puo' disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria ((...)). Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e l'ora della telefonata. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157 commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non e' ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui e' avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma. Quando non e' possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione e' eseguita, per estratto, mediante telegramma.

Testo in vigore dal 19 dicembre 2001 al 30 dicembre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 19 dicembre 2001. 4 parole tolte.

Nei casi di urgenza, il giudice puo' disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria tolto: o della polizia giudiziariaaggiunto: .... Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, il nome, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art149 · fonte del testo

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