Art. 133 c.p.p. — Accompagnamento coattivo di altre persone

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Se il testimone, il perito, ((la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato,)) il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice puo' ordinarne l'accompagnamento coattivo e puo' altresi' condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende nonche' alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.

Testo in vigore dal 14 luglio 2009 al 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 164/2024

    Questione infondata
    17 ottobre 2024

    Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Venezia, sez. pen. dibattimentale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 3, lett. d), CEDU, dell’art. 133, comma 1-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 7, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, che esclude il potere del giudice di disporre l’accompagnamento coattivo del querelante in caso di mancata comparizione all’udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui ciò integri remissione tacita di querela, ove consentita. Della disposizione censurata è possibile un’interpretazione adeguatrice nel senso che il divieto previsto si applichi solo nel caso in cui la mancata comparizione del querelante abbia determinato l’estinzione del reato e non nell’ipotesi in cui, invece, la remissione di querela sia stata ricusata dall’imputato. Rispetto al generale potere del giudice di disporre l’accompagnamento coattivo, previsto dal precedente comma 1, il nuovo comma 1-bis introduce, infatti, un’eccezione al fine di escludere che il giudice possa disporre detta misura limitativa della libertà personale a carico del querelante che, non comparendo, abbia manifestato implicitamente la volontà di rimettere la querela. Nella diversa ipotesi in cui, invece, l’imputato ricusi la remissione della querela, a fronte della mancata estinzione del reato che ne consegue, è necessaria una nuova citazione del querelante a una successiva udienza, con indicazione dell’avvenuta ricusazione, affinché possa pienamente dispiegarsi il diritto di difesa, nel merito, dell’imputato.

    Art. 133 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 92/2018

    Questione infondata
    27 aprile 2018

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per ipoteticità della questione e per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 398, comma 5, e 133 cod. proc. pen. Seppure, nel caso di specie, l'assenza del minore chiamato a rendere testimonianza in sede di incidente probatorio non sia giustificata da un impedimento a comparire o da gravi difficoltà, e sarebbe risolvibile tramite l'accompagnamento coattivo, con un sacrificio "non grave" delle sue ragioni, tale sacrificio è proprio ciò che il rimettente mira ad evitare con la questione sollevata.

    Art. 398 c.p.p. · Art. 133 c.p.p. · Art. 117 cost. · Art. 3 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 14 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 14 luglio 2009. 8 parole aggiunte.

Se il testimone, il perito, aggiunto: la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art133 · fonte del testo

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