Modalita' di esecuzione della cooperazione giudiziaria Il Ministro della giustizia da' corso alle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma perche' vi dia esecuzione, ovvero perche', nei casi indicati dall'articolo 99, paragrafo 4, dello statuto, presti assistenza al Procuratore della Corte penale internazionale nello svolgimento dell'attivita' da eseguire nel territorio dello Stato. Qualora la richiesta abbia per oggetto un'attivita' di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma chiede alla medesima corte d'appello di dare esecuzione alla richiesta. La corte d'appello di Roma, ove ne ricorrano le condizioni, da' esecuzione alla richiesta con decreto con il quale delega un proprio componente ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti. Se la Corte penale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorita' giudiziaria comunica la data e il luogo di esecuzione degli atti richiesti. I giudici e il Procuratore della Corte penale internazionale sono ammessi ad assistere all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalita' esecutive. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dalla Corte penale internazionale sono direttamente eseguite dal procuratore generale presso la corte d'appello di Roma ovvero, quando sussistano motivate ragioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo. Se la Corte penale internazionale ne fa richiesta, e' disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad essa delle persone indicate nell'articolo 133 del codice di procedura penale, le quali, sebbene citate, non siano comparse. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale con sentenza 19 maggio - 23 luglio 2026, n. 143 (in G.U. 1ª s.s. 29/7/2026, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d'appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l'esigenza di tutela di principi costituzionali preminenti".

Testo vigente dal 30 luglio 2026

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 143/2026

    Ha colpito questo articolo
    23 luglio 2026

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte p…

    Art. 2 Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale · Art. 4 Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale · Art. 11 Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale · Art. 13 Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 79/2026

    Questione inammissibile
    14 maggio 2026

    dichiara inammissibile l'intervento spiegato da L.M. B.R. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Giovanni PITRUZZELLA, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2026 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI

    Art. 2 Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale · Art. 4 Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale · Art. 11 Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale · Art. 13 Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 2013 al 30 luglio 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale con sentenza 19 maggio - 23 luglio 2026, n. 143 (in G.U. 1ª s.s. 29/7/2026, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d'appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l'esigenza di tutela di principi costituzionali preminenti".

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urn:nir:stato:legge:2012-12-20;237~art4 · fonte del testo

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