Corte costituzionale

Sentenza n. 172/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1975 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 123 e 304

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13

aprile 1973 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di

Procaccianti Domenico, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 314 del 5

dicembre 1973.

Visto l'atto di costituzione di Giulitti Silvano, responsabile

civile;

udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1975 il Giudice relatore

Enzo Capalozza.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Domenico

Procaccianti, il tribunale di Roma, con ordinanza 13 aprile 1973, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli articoli 123 e 304 del

codice di procedura penale, assumendo che la mancata previsione della

nullità assoluta ed insanabile, in caso di violazione, in danno delle

parti private diverse dall'imputato, dei diritti riconosciuti a

quest'ultimo e in caso che non sia ad esse effettuata la comunicazione

giudiziaria, contrasterebbe con le imprescindibili guarentigie della

difesa, che non possono ritenersi limitate al solo imputato.

Il tribunale afferma che il responsabile civile - di cui si tratta

nella specie - , quale convenuto in un giudizio civile svolgentesi in

sede penale, dovrebbe equipararsi in toto, quanto alle garanzie

difensive, ad un imputato, per le conseguenze preclusive che gli atti

processuali compiuti (in particolare le perizie) avrebbero nei suoi

confronti.

Dinanzi alla Corte si è costituito soltanto Silvano Giulitti -

citato quale responsabile civile nel giudizio a quo - il cui patrono,

richiamando le sentenze n. 55 del 1971 e n. 99 del 1963 della Corte, ha

chiesto che le norme denunziate siano dichiarate illegittime in parte

qua. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale degli artt. 123 e 304 del codice di

procedura penale, nei limiti in cui non comminano la nullità assoluta

per l'omissione degli avvisi al difensore previsti negli artt. 304 ter

e quater e della comunicazione giudiziaria di cui al ridetto art. 304,

in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

L'ordinamento del processo penale attribuisce le stesse garanzie

difensive procedimentali all'imputato e alle altre parti private o

soggetti privati interessati (artt. 123, 304, 304 bis, ter e quater,

390 cod. proc. pen.) e - ovviamente quando siano noti: vedasi la

sentenza n. 206 del 1971 di questa Corte - anche prima che essi

assumano, nel processo, la qualifica di parti.

Diverso è solo il presidio predisposto per tali garanzie: ché la

loro violazione, mentre importa la nullità assoluta, insanabile e

rilevabile d'ufficio dell'atto viziato, allorché riguarda l'imputato

(art. 185, primo comma, n. 3 e secondo comma, cod. proc. pen.); non ha

le medesime conseguenze, allorché riguarda le altre parti private o

gli altri soggetti interessati. I quali, tuttavia, quando si tratti

degli atti previsti nell'art. 304 bis, dispongono degli strumenti

idonei a far eliminare la nullità relativa, nei tempi e nei modi

prescritti, facendola valere dinanzi al giudice di merito (nella specie

era stata espletata una perizia in sede istruttoria, prima della

chiamata in causa, per il dibattimento, del responsabile civile: artt.

107, 108 e 110 cod. proc. pen.). E ciò a prescindere dalla controversa

facoltà attribuita al giudice, che la nullità abbia rilevato, di non

attendere passivamente l'eventuale esercizio dell'ius exceptionis e di

provvedere a neutralizzarla, se è possibile, o, in alternativa, di

ordinare la rinnovazione o la rettificazione dell'atto (art. 187 cod.

proc. pen.).

Sicché è soddisfatto il precetto dell'art. 24, secondo comma,

della Costituzione.

D'altronde, è giurisprudenza costante di questa Corte che le

modalità di svolgimento del diritto di difesa sono regolate secondo le

speciali caratteristiche ed esigenze dei singoli giudizi, purché ne

vengano assicurati lo scopo e la funzione (sentenze n. 56 del 1957, n.

5 del 1965 e, da ultimo, n. 149 del 1975).

3. - La differenza di trattamento non è in contrasto con l'art. 3,

primo comma, Cost., perché la collocazione e la situazione processuale

delle parti private e dei soggetti privati interessati, da un lato, e

dell'imputato, dall'altro, non sono sullo stesso piano. L'imputato è

il protagonista del processo penale, mentre le altre parti e gli altri

soggetti privati hanno carattere e ruolo meramente secondario ed

eventuale nel rapporto processuale penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 123 e 304 del codice di procedura penale, sollevata dal

tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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